REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Caterina Musumeci, all'udienza di discussione del 23.02.2011 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente sentenza
nella causa iscritta al n.10114/10 R.G. Sez. lavoro, promossa da
T***** A***** rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato Esposito Orazio -opponente-
Contro INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
SCCI, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Serit Sicilia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore
- opposti contumaci -

Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n.293**** notifica il 27.10.2010, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 775,66, pretesa a titolo di contributi commercianti, competenza anno 2009, e la cartella n.293*****, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 775,66, pretesa a titolo di contributi commercianti, competenza anno 2009.

Motivazione

In via preliminare va dichiarata la contumacia degli enti resistenti, che sebbene regolarmente evocati in giudizio non hanno curato di costituirsi.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, ovvero di non debenza dei contributi oggetto della richiesta di pagamento per intervenuta cessazione dell'attività commerciale da parte dell'opponente, si osserva quanto segue.
L'opponente ha versato in atti certificato dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania ove si precisa che "La ditta T***** A**** di T**** A**** esercente l'attività di bar e caffè con sede in via V****** era regolarmente iscritta presso questo ufficio.... inizio attività: 13.01.1992 data di cessazione: 09.02.1994 dichiarata in data 25.05.1995"; inoltre ha versato in atti attestato del Sindaco del COmune di Biancavilla, dal quale si evince che lo stesso opponente ha rinunciato all'autorizzazione amministrativa n.2 P.E. del 10.06.1994, per la vendita al minuto in sede fissa di prodotti...nei locali siti in via V. E****; infine ha versato in atti domanda di cancellazione della propria posizione assicurativa per "cessazione attività avvenuta in data 09.02.1994"; la stessa tuttavia non reca prova della comunicazione all'INPS.

Ciò premesso, l'opponente ha provato di aver cessato l'attività commerciale nell'anno 1994 e che pertanto non ricorrono i presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti; peraltro, a fronte della predetta documentazione, non vi è alcun elemento di prova di segno contrario; a tal fine va precisato che nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.

Quanto al difetto di prova da parte dell'opponente della comunicazione all'INPS della cancellazione della posizione assicurativa ed alla possibile permanenza della sua iscrizione presso gli elenchi della CCIAA, va condiviso quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. L., nella sentenza n.8651 del 12.04.2010, secondo cui "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria"; nella fattispecie in esame, la presunzione derivante da una eventuale permanenza dell'iscrizione dell'opponente presso i predetti elenchi è superata dalla prova della cessazione dell'attività commerciale con decorrenza dal 09.02.1994, si come evincibile dalla documentazione versata in atti.

Sulla base delle superiori considerazioni va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi all'anno 2009; per l'effetto va disposto l'annullamento delle cartelle impugnate.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; le stesse vanno poste a carico dell'INPS (ente legittimato in ordine al merito della pretesa) in ragione della metà e distratte in favore del procuratore antistatario di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex leger; dichiara irripetibile la restante parte, stante la mancata costituzione del predetto ente e la sua sostanziale non opposizione; quanto alla Serit, avuto riguardo alla estraneità di detto ente al sopra esaminato ed assorbente motivo di opposizione, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

PQM

- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da T*** A*** avverso le cartelle di pagamento n. 293*** e n.293***, emesse a titolo di contributi commercianti,competenza anno 2009;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e accessori relativi alle predette cartelle che, per l'effetto, annulla;
- condanna l'INPS a rimborsare all'opponente, in ragione della metà, le spese processuali, che liquida nell'intero in € 650,00, di cui euro 420,00 per diritti oltre IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Orazio Esposito; dichiara irripetibile la restante parte;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti di Serit Sicilia S.p.a.
Catania 23.02.2010
Depositato il 23.02.2010


 

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