REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1613-2012 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell'avvocato CENTRO PIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI VALERIO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
B.N., S.T.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3885/2010 dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2010 R.G.N. 376/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Nel 2003 B.P. e S.T. convennero dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione staccata di Sorrento, L.C., chiedendo che il Tribunale:
(a) accertasse l'avvenuto scioglimento del contratto di locazione stipulato con L.C., per finita locazione;
(b) in subordine, dichiarasse risolto il contratto per inadempimento del conduttore L.C..

2. Il convenuto si costituì e, oltre ad opporsi alla domanda, chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori alla restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone dovuto ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3 e 5, (ovvero concordato tra le associazioni di categoria).

3. Nelle more del giudizio gli attori chiesero ed ottennero, dal medesimo Tribunale di Torre Annunziata, un decreto ingiuntivo nei confronti di L.C., avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione insoluti.
Il decreto non venne opposto nei termini.
Sempre nelle more del giudizio, venne eseguito lo sfratto dell'inquilino.

4. Con sentenza 19.12.2008 n. 455 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di risoluzione, e condannò gli attori al pagamento in favore del convenuto di circa 6.700 Euro, a titolo di restituzione dell'indebito.
5. La sentenza venne appellata da B.N. (figlio di B.P., deceduto nelle more del giudizio) e da S. T.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 1.12.2010 n. 3885, accolse il gravame e stabilì che sulla spettanza e sulla misura del credito vantato dai locatori per il pagamento dei canoni insoluti si fosse formato il giudicato, in seguito alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da L.C., sulla base di un motivo.
B.C. e S.T. non si sono difesi.

Motivazione

1. Il motivo di ricorso.
1.1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Si assume violato l'art. 2909 c.c.
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2909 c.c., perchè il decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti, non poteva fare stato anche sulla invocata nullità della misura del canone, L. n. 431 del 1998, ex art. 13.

1.2. Il motivo è infondato.
Il decreto ingiuntivo non opposto, adempiute le formalità di cui all'art. 647 c.p.c., acquista l'efficacia di giudicato formale e sostanziale (principio del l tutto pacifico: ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014, Rv. 629156; Sez. 1, Sentenza n. 6198 del 13/03/2009, Rv. 607202). Il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile": e cioè impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
(a) le stesse questioni oggetto di giudicato;
(b) le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime.


1.3. La pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale (come il pagamento del canone di locazione) presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone.
Tale questione resta infatti coperta dal c.d. "giudicato per implicazione discendente".


1.4. Il principio appena esposto è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza capostipite risale a quasi cinquant'anni fa (Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064), ed in seguito innumerevoli volte si è già stabilito che "il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonchè circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione" (Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007, Rv. 599445).

Esattamente nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013, Rv. 626739, fece espresso riferimento all'efficacia di giudicato del decreto non opposto concernente il pagamento di canoni insoluti, circa l'insussistenza (...) del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone.

Così pure Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 11/06/1998, Rv. 516347, nella cui motivazione ove si legge che "il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicchè la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. Pertanto il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti (ed i loro eredi o aventi causa), circa l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone.

1.5. Il principio appena riassunto ha natura generale. Esso non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione: ed a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa. Da ultimo, in tal senso, si veda Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013, Rv. 628127, secondo cui "il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorchè il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità". Nello stesso esatto senso la giurisprudenza è copiosa: si vedano al riguardo Sez. L, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012, Rv. 623363; Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011, Rv. 620387; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010, Rv. 613087; Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009, Rv. 609687; Sez. 3, Sentenza n. 18540 del 20/08/2009, Rv. 609389; Sez. L, Sentenza n. 16540 del 19/07/2006, Rv. 591714; Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006, Rv. 588630; Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006, Rv. 590320; Sez. 1, Sentenza n. 15178 del 24/11/2000, Rv. 542121; Sez. U, Sentenza n. 11549 del 16/11/1998, Rv. 520742; Sez. L, Sentenza n. 3757 del 20/04/1996, Rv. 497186; Sez. 3, Sentenza n. 3244 del 27/11/1973, Rv. 367082; Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064, già ricordata; Sez. 3, Sentenza n. 489 del 07/03/1964, Rv. 300629.

1.6. L'unico ed isolato precedente di segno contrario, invocato dal ricorrente, non può essere condiviso.
Si tratta di Sez. 3, Sentenza n. 8013 del 02/04/2009, Rv. 607873, secondo cui "il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuto inoppugnabile, non può fare stato sulla qualificazione del contratto, ed in particolare sulla sua assoggettabilità o meno alla disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, che non abbia formato oggetto di accertamento, nemmeno sommario, da parte del giudice".

Tale opinione, oltre ad essere del tutto isolata, si fonda su una motivazione non convincente: la sentenza appena ricordata, infatti, da un lato ammette che il decreto ingiuntivo non opposto acquista l'efficacia di giudicato in merito all'"inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione"-, subito dopo però, e senza alcuna ulteriore precisazione, soggiunge che "il giudicato non si estende alla qualificazione del rapporto di locazione", e cioè - nel caso di specie - alla sua assoggettabilità o meno ad una disciplina vincolistica che comporti la nullità dei patti di determinazione del canone in misura ultralegale.
Si tratta di una evidente contradictio in adiecto, posto che condannare il conduttore a pagare il canone significa accertare implicitamente che quel canone sia dovuto; ed un canone non può essere dovuto sulla base di un contratto nullo.
Deve, di conseguenza, essere confermato l'orientamento assolutamente maggioritario, e rigettarsi il ricorso.

2. Le spese.
L'indefensio degli intimati esonera questa Corte dall'adottare provvedimenti sulle spese.

PQM

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:
-rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2015


 

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