Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 992/2019, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il diniego alla transazione fiscale di cui all'istanza presentata dalla (Omissis) s.r.l. in liquidazione in data 30/3/2018.

Detto provvedimento è motivato in ragione della insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 182 ter I. fall., dalla incongruenz a del valore di realizzo dei beni societari indicati in bilancio e dalla inammissibile decurtazione del solo credito erariale.
In particolare, si affem1a che:
- non risulta plausibile che gli immobili subirebbero una svalutazione in caso di liquidazione dell'attivo patrimoniale;
- il costo dei terreni e dei fabbricati indicato nel contratto preliminare di vendita che la società intende onorare se accede alla transazione fiscale è incongruo se raffrontato con quello fissato in bilancio, che peraltro indica il valore storico e non quello di mercato;
- l'unico credito che viene ridotto è quello fiscale, mentre gli altri (mutuo ipotecario, tfr dei dipendenti e canoni locatizi) non sono decm1ati; (I;) - peraltro gran parte dei debiti diversi da quelli con il fisco sarebbero postergati in caso di fallimento. Avverso detto provvedimento la società ricorrente deduce le seguenti censure:
1) il complesso immobiliare rientrante nel ramo di azienda oggetto del contratto preliminare è stato valorizzato Euro 8.500.000,00 e quindi non vi sono incongruenze rispetto al bilancio:
2) non è previsto alcun rimborso del mutuo ipotecario e del tfr, perché dette somme sono imputate a titolo di conispettivo della cessione dell'azienda.
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso atteso che il diniego della transazione non rientra tra gli atti impugnabili.
Nel merito ha confutato il ricorso, chiedendone il rigetto.

In vista della trattazione del ricorso nel merito la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del giorno l 0/2/2020, uditi i difensori delle parti presenti. come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivazione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia ammissibile, ma infondato.

Quanto all'ammissibilità del ricorso il Collegio accede al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4021) e civile (v. Cass., s.u., 14 dicembre 2016, n. 25632).

In particolare, si è riconosciuto che:
- la transazione fiscale, come disciplinata dall'art. 182 ter I. fall., costituisce una procedura inserita nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, ed ha ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario;
- la possibilità di pervenire alla transazione fiscale da parte dell'Erario è condizionata tuttavia a valutazioni che non possono prescindere dalle ragioni del soddisfacimento della pretesa impositiva. dovendo comunque essere effettuato un giudizio valutativo circa il miglior grado di soddisfazione che la stessa pretesa troverebbe per il tramite della via transattiva rispetto all'eventuale fallimento, con conseguenti valutazioni di merito ed opportunità che rientrano nella discrezionalità dell'Erario;
- detta discrezionalità non è connessa all'esercizio di un potere pubblico autoritativo nel senso tradizionale del termine, quanto alla valutazione, del tutto economica, inerente alla pretesa tributaria
e alla modalità di soddisfazione della medesima;
- la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo, estendendosi non solo all'impugnazione del provvedimento impositivo, ma anche alla legittimità di tutti gli atti del procedimento, a nulla rilevando che la decisione sull'istanza di cui trattasi, spettante ali' Agenzia delle Entrate, debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, atteso che la giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 d.lg. n. 546 del 1992, deve essere attribuita in ragione esclusiva dell'oggetto della controversia;
- non assume peraltro alcun rilievo la natura discrezionale dei provvedimenti richiesti al fisco, perché la giurisdizione tributaria si configura come giurisdizione di carattere generale. che si radica in base alla materia indipendentemente dalla specie dell'atto;
- l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 200 I, deve essere interpretata allo luce delle norme costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di
tutti gli atti adottati dall'ente impositore in relazione ad una ben individuata pretesa tributaria.
Ciò detto. però, nel merito il ricorso è infondato.
Osserva innanzitutto il Collegio che la transazione fiscale di cui trattasi si pone quale condizione sospensiva di un contratto preliminare cli vendita stipulato tra la ricorrente ((Omissis s.r.l. in liquidazione) e la (Omissis) s.p.a., avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda già concesso in locazione alla stessa società.

Coglie pertanto nel segno l'eccezione della difesa erariale secondo cui viene snaturata l'essenza stessa della transazione fiscale, che prevede la deroga al principio della indisponibilità del credito erariale per favorire la conservazione dell'impresa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo in vista del rilancio dell'attività produttiva e non ce110della sua dismissione.
D'altra parte:
- con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche tenendo conto della somma indicata nel preliminare di vendita(Euro8.500.000,00) esso è incongruo rispetto al costo indicato in bilancio (Euro 11.676.110,00), che è comunque plausibilmente inferiore rispetto al valore di mercato; - il fatto poi che le somme dovute per il mutuo ipotecario e il debito per tfr siano imputate a titolo di corrispettivo della cessione dell'azienda non elide la circostanza che detti debiti (a differenza di quello erariale) non subiscono decurtazioni. @_ Non appare quindi irragionevole il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale, non essendo dimostrata la convenienza della decurtazione prospettata nella proposta di transazione, nella misura del I00% quanto a sanzioni, aggi ed interessi di mora, rispetto agli importi realizzabili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare.

In conclusione il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Tenuto conto della parziale novità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti

PQM

La C.T.P. di Catania, sez. XVI, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo rigetta.
Spese compensate.
fCosì deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno I0/2/2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Catania n.1902/2020

 

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