REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 44, presso l'avv. CALDARA GIAN ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Perugia), Sez. 3, n. 27/3/07 del 7 giugno 2007, depositata il 25 giugno 2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 5 febbraio 2014 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Diego Giordano per l'Avvocatura Generale dello Stato e l'avv. Gian Roberto Caldara per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione avverso un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro relativamente ad un contratto di locazione stipulato dall'ente con il sig. P. G., del quale era stata omessa la registrazione: il contratto era stato registrato ex officio allorchè l'Ufficio ne era venuto a conoscenza a seguito di registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente nei confronti del locatario.
La Commissione adita accoglieva il ricorso escludendo l'applicabilità nella fattispecie del regime privatistico della locazione. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale, l'amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste l'ente con controricorso.

Motivazione

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di "nullità" del ricorso per difetto di procura alle liti da parte della ricorrente Agenzia delle entrate sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "Allorchè l'Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell'Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest'ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato" (Cass. n. 11227 del 2007).
Quanto al merito del ricorso è fondata la censura della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, avendo il giudice a quo omesso di considerare adeguatamente la differenza esistente tra la fase amministrativa dell'assegnazione degli alloggi e la successiva fase, meramente privatistica, del contratto di locazione a favore dell'assegnatario. Questa distinzione è ormai affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che ne ha ritenuto l'essenzialità anche al fine di decidere il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario (v. Cass. S.U. n. 1731 del 2005). Le conseguenze sono facilmente intuibili: la natura privatistica del rapporto locativo tra ente ed assegnatario non esenta il contratto dalla sottoposizione ad imposta di registro, tanto più che nessuna norma lo prevede (e ciò è assolutamente necessario in materia di esenzioni fiscali). Vedi anche Cass. n. 14513 del 2010: "Il rapporto tra l'ente gestore e gli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare non integra una concessione di diritto amministrativo, ma un contratto di locazione, secondo quanto risulta inequivocabilmente dalla legislazione statale (L. 22 ottobre 1971, n. 865) e regionale (nella specie, L.R. Umbria 23 dicembre 1996, n. 33), con la conseguenza che il contratto è soggetto all'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, determinabile sulla base del canone esistente all'inizio del rapporto e rideterminabile anno per anno".
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dell'ente.

Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo dell'ente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014


 

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