REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GELA
- SEZIONE PROMISCUA -
II Giudice di Pace di Gela, dott. avv. Carmelo D' Alessandra, in funzione di Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 249/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili, promossa
DA
L. N. C., sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante di C. SRL, rappresentati e difesi dall'Avv. D. Duri
RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI CALTANISSETTA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio
RESISTENTE

Avente ad oggetto opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione.

Svolgimento del processo

FATTO
Con ordinanza-ingiunzione protocollo M_IT PR_CLUTG n. 0074514 20201211, notificata il 09.03.2021, la Prefettura di Caltanissetta, Ufficio Territoriale del Governo, contestava all'odierno ricorrente la violazione dell'art. 2 della L. 386/90, come modificato dall'art. 29 D. Lgs. 507/99, per avere emesso in difetto di provvista i seguenti assegni: (omissis)

Con lo stesso provvedimento veniva comminata la sanzione amministrativa di € 4.128,00, oltre spese di notifica e di procedimento e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la riferita Ordinanza-Ingiunzione, con ricorso ritualmente depositato presso la cancelleria dell'Ufficio in data 16.03.2021 spiegavano opposizione la Sig.ra L.N. e C. srl, deducendo la illegittimità dell'opposto provvedimento per l'inutile decorso del termine di 90 giorni, di cui all'art. 8 bis L. 386/1990.
Concludevano i ricorrenti per l'accoglimento del ricorso col favore delle spese processuali.

Fissata con decreto l'udienza di comparizione delie parti del 11.05.2021, veniva fatto ordine alla resistente amministrazione di depositare in giudizio copia degli atti relativi all'accertamento ed alla contestata violazione.

Rimaneva contumace la resistente amministrazione e la causa, stante la sua intrinseca natura documentale, non necessitava di alcuna istruzione probatoria, talché, all'udienza del 1.06.2021, tenuta in videoconferenza per esigenze di contenimento della pandemia da Coronavirus, veniva discussa e, all'esito, decisa con dispositivo di sentenza di pari data, dei quale veniva data lettura in pubblica udienza.

Motivazione

A) In ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Dispone l'art. 8 bis, comma 3, della L. 386/90 che "Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il
termine per la notifica e di trecentosessanta giorni"
(ivi).

Senonché la resistente Amministrazione, rimasta contumace, non ha fornito prova in giudizio della rituale notifica , nel termine assegnato dalla norma sopra citata, degli estremi della violazione.
Ne consegue, de iure, l'accoglimento del ricorso, essendo onere di parte resistente fornire in giudizio prova della legittimità e ritualità dell'ordinanza impugnata.

B) Quanto alle spese di giudizio, non contestando parte ricorrente l'an della violazione ma la tempestività del provvedimento sanzionatorio, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.

PQM

II Giudice di Pace di Gela, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione reiette,
Accoglie il ricorso, per l'effetto
Annulla in ogni sua parte il provvedimento opposto;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Gela, 01.06.2021
Il Giudice di pace
Dott. Avv. Carmelo D'Alessandra
Depositata in cancelleria in data 7.09.2021


 

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