REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Contini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28045/2010 promossa da:
M. SRL TRUST, con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE
contro
L.S., con il patrocinio dell’avv. BONATO ANDREA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIFFETTI, 19 10143 TORINO presso il difensore avv. BONATO ANDREA
CONVENUTO
E CONTRO
A.B., residente in Segrate (Milano) via San Felice, Strada n.5;
CONVENUTO CONTUMACE
All’udienza del 12 giugno 2013 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L.S. Voglia il Tribunale;
respinta ogni avversaria istanza, eccezione ed argomentazione per i motivi di cui agli atti dell’esponente:
in via principale e preliminare :
dichiarare inesistente, improponibile e/o improseguibile, per i motivi di cui agli atti dell’esponente, l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.755/2010 del 19 – 26 luglio 2010 del Tribunale di Torino;
in via subordinata per la denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione di cui sopra e senza rinuncia alla stessa, concedere i termini di cui all’art. 1983 comma sesto c.p.c.; sin d’ora istando in via istruttoria e salve ulteriori deduzioni con le memorie di cui sopra affinché si ordini ex art. 210 e ss. c.p.c. al dr. Andrea Giorgio BENSI, quale liquidatore della M. s.r.l. in liquidazione l’esibizione e la produzione in giudizio delle scritture contabili della predetta società,. In particolare individuate nel registro IVA degli acquisti e nel libro giornale e si ammetta, ove occorra, prove orali per interpello e testi.
Nel merito
Per la denegata ipotesi di non accoglimento dell’eccezione di cui sopra e senza rinuncia alla stessa, rigettare per i motivi di cui agli atti dell’esponente, l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.7550/2010 del 19 – 26 luglio 2010 del Tribunale di Torino, e per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarare tenuta e condannare M. s.r.l. in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e/o comunque il sig. Andrea Giorgio BENSI personalmente e quale trustee del M. s.r.l. Trust, al pagamento, in favore di L.S., della somma di €76.504,08, oltre agli interessi moratori nella misura di cui al Dl.gs. 9 ottobre 2002, n.231 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria, oltre 12,5% per spese generali, CPA e VIA, anche ove occorra, con applicazione dell’art. 94 c.p.c..

Svolgimento del processo

L.S. soc. coop. Ha ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di M. s.r.l. per l’importo di 76.504,08 in linea capitale.
Il decreto è stato notificato il 14 agosto 2010.
La M. s.r.l. TRUST ha notificato atto di citazione il 20 ottobre 2010 “in opposizione” a detto decreto, esponendo che la M. s.r.l era stata posta in liquidazione il 7 settembre 2010 e che il 9 settembre 2010 l’amministratore A.B. aveva stato posto in essere un atto di “affidamento tutelato” avente ad oggetto il “patrimonio aziendale” della società allo scopo di “realizzare nel modo più efficace possibile la conservazione del valore degli assets a tutela degli interessi dei suoi creditori e dei suoi soci”.
In sede di stipula del trust (atto dr. Enrico Chiodi Daelli di Milano, rep. 17.5525, racc. 38.009) il sig. BENSI assumeva la carica di trustee (gestore) e contestualmente veniva trasferito al fondo trust l’intero patrimonio societario attivo e passivo della M. s.r.l..
Ciò premesso M. s.r.l. trust ha contestato sotto vari aspetti il credito vantato.
La M. s.r.l. non ha invece proposto opposizione al decreto ingiuntivo in questione.
L.S. si è costituita eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione processuale della M. s.r.l. Trust a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del diverso soggetto M. s.r.l., sicché l’opposizione doveva essere dichiarata inammissibile.
Nel merito ha contestato la fondatezza dell’opposizione.
Alla prima udienza la difesa della parte opponente ha dichiarato che nelle more il Tribunale di Milano aveva accertato l’insolvenza della M. s.r.l., con sentenza n.51 depositata il 28 gennaio 2011 e ha chiesto in via principale dichiararsi interrotto il processo.
L’istanza è stata rigettata con ordinanza 4 – 8 marzo 2011, con la quale è stata
fissata immediata udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto





dell’eccezione preliminare in punto legittimazione svolta dalla parte convenuta in
opposizione.
All’udienza del 16 giugno 2011 la difesa della parte opponente ha documentato che nelle more era stata dichiarata l’estinzione della M. s.r.l. trust e ha chiesto dichiararsi interrotto il processo.
Con ordinanza 23 novembre 2011 è stata dichiarata l’interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2012 L.S. ha chiesto in via principale la revoca dell’ordinanza emessa il 23 novembre 2011 con assegnazione dei termini per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza 15 marzo 2012 è stata dichiarata inammissibile l’istanza di revoca dell’ordinanza 23 novembre 2011 e sono stati assegnati i termini per la prosecuzione del giudizio.
A seguito di notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di A.B., quale soggetto “succeduto” all’estinzione di M. s.r.l. Trust, e previa dichiarazione di contumacia del convenuto, è stata nuovamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta a decisione il 12 giugno 2013.

Motivazione

Come accennato il decreto ingiuntivo ottenuto da L.S. nei confronti di M. s.r.l. non è stato opposto dalla debitrice, ed è quindi divenuto definitivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 647 c.p.c..
M. s.r.l. trust ha presentato “opposizione” a detto decreto affermando, nella sostanza, di avere idonea legittimazione, apparentemente fondata sull’atto di conferimento del patrimonio aziendale della M. s.r.l. in liquidazione posto in essere dall’allora liquidatore Andrea Giorgio BENSI nel neo costituito M. s.r.l. trust, il cui gestore era lo stesso BENSI.
Tale legittimazione, a prescindere dal mancato rispetto dei termini di legge per proporre opposizione, non sussisteva.
Infatti l’unico soggetto legittimato a proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. è il soggetto a carico del quale è stata pronunciata l’ingiunzione ex artt. 633 e ss. c.p.c. e quindi la sola M. s.r.l. ovvero, secondo i principi generali, in caso di morte o estinzione di tale soggetto, coloro che ne sono i legittimi successori.

Nel caso in esame alla data di notifica del decreto ingiuntivo e fino alla naturale scadenza dei termini per l’impugnazione, alcuna estinzione della M. s.r.l. (all’epoca in bonis, benché in stato di liquidazione) si era verificata, posto che la società era parte dell’atto di costituzione del trust e che la stessa ha mantenuto, dopo l’atto, la sua soggettività, tanto da essere sottoposta a procedura concorsuale fallimentare da parte del Tribunale di Milano.
E’ altresì pacifico e documentato che tutti gli effetti giuridici all’epoca scaturiti dalla costituzione del trust sono definitivamente cessati con atto 13 aprile 2011 con il quale il trustee, il “guardiano” nella persona di Valentina PAGELLA e Bensi Andreagiorgio nella ulteriore (e doppia) qualità di liquidatore della M. s.r.l., preso atto dell’intervenuto fallimento della M. s.r.l. ne hanno decretato la definitiva estinzione, con “destinazione e consegna della totalità dei beni in esso conferiti da parte del trustee alla procedura fallimentare attraverso la curatela”.
Ciò premesso la parte attrice ha nondimeno riassunto il procedimento nei confronti di A.B. personalmente ritenendolo, evidentemente, “successore” a titolo universale o particolare della M. s.r.l. Trust, e svolgendo nei suoi confronti domanda di accertamento della improponibilità dell’opposizione proposta da M. s.r.l. TRUST e la condanna alla rifusione delle spese ex art. 94 c.p.c..
Tale assunto, ossia la qualità di successore di Andreagiorgio BENSI dell’ormai estinto M. s.r.l. è indimostrato.
Tale qualità in particolare, non si ricava dal contenuto dell’atto di estinzione del trust, laddove le parti danno atto (e la circostanza non è stata smentita, né il relativo atto notarile che ne da atto è stato oggetto di querela di falso) che con la cessazione del trust veniva contestualmente rimessa la totalità dei beni alla procedura fallimentare senza alcuna altra ulteriore statuizione.
In conclusione : il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla L.S. non è stato oggetto di opposizione da parte della parte intimata, l’unica legittimata, ossia la M. s.r.l.; la M. s.r.l. trust, soggetto diverso dalla originaria debitrice, era priva di legittimazione a proporre la relativa opposizione e inoltre, dopo la dichiarazione di fallimento della M. s.r.l. in liquidazione ogni domanda avente ad oggetto l’accertamento di crediti di L.S. contro la parte debitrice è divenuta improcedibile avanti al Tribunale ordinario ex artt.92 e ss. Legge Fallimentare.
Le altre domande proposte in fase di riassunzione nei confronti di Andreagiorgio BENSI non possono essere accolte, difettando la prova della sua legittimazione a resistervi quale “successore” a titolo universale o particolare della M. s.r.l. trust.
Nulla si deve provvedere in punto spese, in considerazione della contumacia della
parte convenuta.

PQM

Il Tribunale; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
RIGETTA
Le domande proposte da L.S. società agricola cooperativa nei confronti di
A.B.;
nulla per le spese.
Torino, 19 novembre 2013
Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini


 

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