REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1067/2020 R.G. promossa
da
INPS- ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del presidente p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetana Angela Marchese
Appellante
contro
, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Stefano Esposito
Appellata
OGGETTO: appello- iscrizione gestione separata- dies a quo termine prescrizione – dolo ex art. 2941, n. 8 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4101 del 13/11/2020 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, pronunciando sull’opposizione proposta dall’odierna appellata nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito n. 593 2018 00 11578760, con il quale l’ente aveva chiesto
il pagamento di contributi e accessori per l’anno d’imposta 2011 da versare alla gestione separata, assorbita ogni altra questione, dichiarava non dovute le somme pretese dall’ente essendo i crediti estinti per prescrizione. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS con atto depositato il 29 novembre 2020; resisteva al gravame l’appellata ribadendo l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
In data 26 aprile 2022 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell’art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, conv. nella legge n. 77/2020, e succ. mod. e integr., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

Motivazione

1. L’INPS lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere prescritti i crediti di cui all’impugnato avviso di addebito. Premettendo che l’appellata aveva ricevuto, in data 16/09/2017, un avviso bonario di richiesta di pagamento, assume che il termine di prescrizione non poteva che iniziare a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie avvenuta il 28 settembre 2012. Assume, altresì, che il decorso del termine di prescrizione avrebbe dovuto ritenersi sospeso ex art. 2941, n. 8, cod. civ., non avendo la professionista compilato il quadro RR del Modello Unico, così occultando il debito contributivo.
2. L’appello è infondato.
2.1 Le questioni poste con l’atto di gravame sono già state esaminate da questa Corte in numerose pronunce (cfr. per tutte sentenza del 29 ottobre 2020, proc. n. 132/2018 R.G., sentenza del 10 dicembre 2020, proc. nn. 621/2018 e 328/2019) cui s’intende dare continuità.
Al riguardo, ribadito che, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito e che non rilevano pertanto,
a tali fini, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l’atto, eventualmente successivo - avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’INPS -, con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito, da ultimo, la Suprema Corte ha stabilito, nella sentenza n. 18950/2020, che “tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l’accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all’accertamento dei diritti contributivi" (cfr. Cass. 27950/2018 cit.); vale, dunque, la consolidata regola secondo cui «l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)”.
2.2 Potendo, dunque, l’ente previdenziale esercitare poteri di controllo sin dal momento in cui scade l’obbligazione senza attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi, non assume rilievo neppure la mancata compilazione del quadro RR.
Il credito dell’istituto previdenziale è facilmente evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) - inviata a ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali -, sicché deve escludersi che la mancata compilazione del quadro RR equivalga a un doloso e preordinato occultamento dell’attività lavorativa e del reddito percepito; né, per come detto, essa configura un
impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può sempre attivare e sollecitare (v. anche in arg. Cass. 5413/2020; 14410/2019; 27950/2018, nonché, più di recente, anche Cass. nn. 4946/2022 e 5198/2022 con le quali è stato escluso “che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”).
Sicché deve concludersi che il professionista non si è iscritto alla gestione separata ritenendo erroneamente, ma in buona fede, di non esservi tenuto e non ha occultato il proprio reddito da lavoro autonomo ma lo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Applicati i suddetti principi al caso di specie, la prima richiesta da parte dell’INPS dei contributi oggetto dell’avviso bonario impugnato risulta pervenuta all’indirizzo della destinataria solo in data 16 settembre 2017 (cfr. avviso di ricevimento), allorquando la prescrizione quinquennale di legge - pur considerando quale data di scadenza dell’obbligazione quella (9.07.2012) fissata dal D.P.C.M. 6.06.2012 - era, dunque, già maturata.
3. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alle questioni trattate prima dell’intervento della Corte regolatrice, soccorrono idonei motivi per compensare anche le spese processuali del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l’appello e compensa tra le parti le spese processuali del presente grado.
Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in data 26 aprile 2022, nella camera di consiglio della sezione lavoro.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi


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