REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21411/2014 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato SANTONI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116 SC. B INT. 16/A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARGIOLI PAOLO, SILVIA GIONFRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5990/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/07/2014 R.G.N. 1588/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato SANTONI FRANCESCO;
udito l'Avvocato ZANELLO ANDREA per delega CARGIOLI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 3-14.7.2014, rigettò il reclamo proposto da F.G. avverso la pronuncia di prime cure che, in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi della L. n. 92 del 2012 art. 1, comma 49,, aveva accolto l'eccezione di decadenza dell'impugnazione proposta avverso il Licenziamento intimatogli dalla Viking Life Saving Equipment Italia srl; con la stessa sentenza la Corte territoriale, in accoglimento del reclamo incidentale della Società, condannò il lavoratore alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione del provvedimento conclusivo della fase sommaria.

A sostengo del decisum la Corte territoriale ritenne che:
- il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, nel testo come da ultimo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, andava fatto decorrere dal giorno di spedizione dell'impugnativa di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nella specie, non era stato rispettato;
- contrariamente a quanto eccepito dal lavoratore, doveva ritenersi sussistere l'interesse della Società a svolgere domanda di restituzione della somma corrisposta in esecuzione del provvedimento conclusivo della fase sommaria e, nella specie, non era stata sollevata contestazione sulla quantificazione del credito.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, F. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.
L'intimata Viking Life Saving Equipment Italia srl ha resistito con controricorso.

Motivazione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, il ricorrente deduce che, stante il carattere di atto unilaterale recettizio dell'impugnativa del licenziamento, il termine, imposto a pena di decadenza dell'impugnativa medesima, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, doveva farsi decorrere dal giorno in cui l'impugnativa si era perfezionata e, quindi, da quello in cui la stessa era pervenuta a conoscenza della parte datoriale destinataria. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, il ricorrente, sempre a proposito della decorrenza del termine di decadenza di cui al precedente mezzo, ribadisce l'individuazione del dies a quo ivi indicata sul rilievo della scissione tra comportamento impeditivo della decadenza e perfezionamento della fattispecie impugnatoria, dovendo a tal fine aversi anche riguardo ai principi, applicabili analogicamente, enunciati dalla giurisprudenza in tema di decadenza relativamente alla notificazione degli atti processuali e, correlativamente, alla decorrenza del termine laddove si faccia riferimento al perfezionamento della notificazione medesima.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 93 c.p.c., il ricorrente si duole che, in relazione alla domanda restitutoria svolta dalla controparte, non sia stata verificata la sua legittimazione passiva per le somme attribuite per distrazione a favore del difensore antistatario.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2033 c.c., il ricorrente si duole che, sempre con riferimento alla domanda restitutoria, le retribuzioni corrisposte siano state computate al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali invece che al netto.

Con il quinto motivo, richiamando l'art. 384 c.p.c., comma 2, il ricorrente insta per la decisione della controversia nel merito.

2. I primi due. motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

La L. n. 604 del 1966, art. 6, nel testo come da ultimo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, prevede, per quanto qui rileva, che:
"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (...)".


Il ricorrente incentra le sue censure sul rilievo che, essendo l'impugnazione del licenziamento un atto recettizio, la sua (eventuale) inefficacia ne presuppone il perfezionamento con la ricezione del medesimo da parte del datore di lavoro, onde è da tale data che deve calcolarsi il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso.

Deve però osservarsi in contrario che l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio; la norma non prevede infatti la perdita di efficacia di un'impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta ai destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l'impugnazione stessa sia in sè efficace; la locuzione "L'impugnazione è inefficace se..." sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizza con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nei termine indicato, per promuovere il giudizio.

Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte dei lavoratore, il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (cfr, Cass., n. 5717/2015). In sostanza, dunque, l'impugnazione, per essere in sè efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.
Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa del 92/12 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che, anzi, è perfettamente in grado di sapere quale sia il dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria.
La diversa strutturazione della procedura d'impugnazione qui all'esame rispetto a quelle in cui il compimento di un atto processuale (costituzione dell'appellante; deposito del ricorso per cassazione; etc.) è temporalmente collegato al perfezionamento della notifica di altro atto, impedisce poi, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso, l'applicazione in via analogica dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione a tali non-assimilabili situazioni processuali.

I motivi all'esame vanno quindi rigettati in applicazione del seguente principio di diritto:
"Il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come da ultimo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro".

3. Il terzo e il quarto motivo, pertinenti entrambi alla questione della restituzione delle somme pagate dalla datrice di lavoro in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, possono essere esaminati congiuntamente.

3.1 Quanto al terzo, deve rilevarsi che al giudice è consentito accertare d'ufficio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi, la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, mentre l'effettiva titolarità del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (cfr, ex plurimis, e tra le più recenti, Cass., nn. 2091/2012; 26029/2014).

3.2 Quanto al quarto, lo stesso investe una questione di stretto merito, pertinente al quantum della somma restituenda, non rilevabile d'ufficio e soggetta ad accertamento di fatto.

3.3 Entrambe le questioni non sono state trattate nella sentenza impugnata, che ha affrontato soltanto la diversa questione, sollevata in via di eccezione dal lavoratore (che "non ha contestato il diritto del datore di lavoro alla ripetizione delle somme in oggetto nè l'avvenuto pagamento in esecuzione del provvedimento con il quale era stata definita la fase sommaria del giudizio"), del preteso difetto di interesse ad impugnare da parte della Società.
I motivi del ricorso per cassazione devono però investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, cosicchè il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16303/2002; 2140/2006; 12138/2011; 4752/2011).
Il ricorrente non ha ottemperato a tali obblighi, onde i motivi all'esame risultano inammissibili.

4. Il quinto motivo resta assorbito.

5. Con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha richiesto, in via subordinata, di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2, ai fini dell'impugnativa del licenziamento. La richiesta non è accoglibile, posto che la decadenza di che trattasi è di natura sostanziale, onde al riguardo non è applicabile l'invocata disciplina, dettata in relazione ai termini processuali, come si ricava dallo stretto collegamento sussistente tra l'art. 153 c.p.c., e il precedente art. 152 c.p.c., che fa inequivoco riferimento ai termini "per il compimento degli atti del processo".

6. In definitiva il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni trattate, in carenza di specifici precedenti di legittimità al momento della proposizione del ricorso, consiglia la compensazione delle spese.
Come accertato dai Giudici del merito, il ricorrente ha depositato dichiarazione reddituale di esenzione contestualmente all'atto introduttivo del giudizio; pertanto, avuto riguardo al disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 1 bis, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2015


 

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