REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Unico designato, dott.ssa Claudia Cottini, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16 luglio 2010, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 56 DL 112/2008 convertito con L. 133/2008, ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza iscritta al n.8692/09 R.G., promossa
Da B***** G****** e T******* M*****, in qualità di genitori del minore B***** A***** -ricorrente -
contro I.N.P.S. - resistente -
e Ministero dell'economia e delle Finanze, Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) - resistenti contumaci -

Avente ad oggetto: indennità di comunicazione.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3 novembre 2009 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale del lavoro di Catania chiedendo il riconoscimento del diritto del proprio figlio minore all'indennità di comunicazione con decorrenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell'INPS all'erogazione della provvidenza richiesta.
Vinte le spese.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva solo l'INPS che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza del requisito fisico previsto dalla legge per il riconoscimento della previdenza in questione.
Rimanevano contumaci invece le altre parti resistenti.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna, nelle forme dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 56 DL 112/2008 convertito con L. 133/2008, dando lettura del dispositivoe della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Preliminarmente va osservato che, poichè il presente giudizio è stato instaurato successivamente al 1° aprile 2007, trovano applicazione l'art. 10 del decreto-legge del 30.09.2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n.248, e il conseguente DPCM 30.3.2007 di attuazione, in base ai quali va affermata la legittimazione passiva dell'Inps.

Si rileva, inoltre, che per effetto delle modificazioni dell'articolo 10, comma 6,del decreto-legge sopra citato apportate dal decreto legge 1 luglio 2009, n.78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", pubblicato in G.U. 1 luglio 2009, in vigore dal 01.07.2009, non è più necessaria la notifica del ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze anche presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, pur nella specie effettuata dalla parte ricorrente, senza però che ne sia seguita la costituzione del detto Ministero.

Sempre in via preliminare, va ritenuta la tempestività della domanda giudiziale in quanto proposta con ricorso depositato in cancelleria entro il termine semestrale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 42 del D.L. n.269 del 2003, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Passando al merito, è noto che l'insorgenza del diritto alla indennità di comunicazione, ai sensi dell'art. 4 L. 508/88, assegnata senza limiti di età e indipendentemente dal reddito, occorre, per l'invalido fino al 12° anno di età, un grado di ipoacusia non inferiore a 60 dB HTL di media tra le frequenze di 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore, e, per l'invalido che abbia superato il 12° anno di età e che abbia dato la prova dell'insorgenza del deficit uditivo prima dei 12 anni anni, un grado di ipoacusia non inferiore ai 75 dB HTL di media tra le frequenze di 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore.
Nel caso in esame, ricorrono gli estremi indicati per il riconoscimento del diritto al beneficio economico richiesto.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato infatti che il minore di anni 17 è affetto "sin dalla tenera età" da "anacusia dx, grave ipoacusia sn con perdita di 275 db". Il consulente ha quindi ritenuto che "per tale quadro patologico il soggetto B***** A****** rientra tra i soggetti con sordità da perdita uditiva grave bilaterale per cui necessita di indennità di comunicazione sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa", cioè il 9.04.2008.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perchè immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il minore B**** A***** è persona con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla domanda amministrativa (9.4.2008). Di conseguenza, sussistendo altresì i requisiti socio-economici richiesti dalla legge (alla luce della documentazione in atti attestante il mancato ricovero in istituto), l'INPS va condannato ad erogare ai ricorrenti, nella qualità, l'indennità di comunicazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa, ossia dal 1 maggio 2008.
Sulle somme dovute dal 121 ° giorno successivo alla predetta decorrenza e sino alla data di effettivo pagamento vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991.

Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni mancando la prova dei fatti costitutivi, e, in particolare, del lamentato danno nella sua specifica consistenza ed entità. Nè la riscontrata deficienza probatoria avrebbe potuto essere superata mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, in qaunto non se ne apprezza la specificità e rilevanza ai fini della decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l'INPS va condannato alla refusione di quelle sostenute dalla parte ricorrente, nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione a favore del difensore, che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., come liquidate in dispositivo, vanno, infine, poste a carico dell'INPS.

PQM

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del minore B**** all'indennità di comunicazione e, per l'effetto, condanna l'INPS ad erogare ai ricorrenti, nella qualità, i relativi ratei a decorrere dal 1 maggio 2008, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
-condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 800,00, di cui € 450,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. P***, a norma dell'art. 93 c.p.c.;
-liquida in favore del consulente tecnico d'ufficio la somma di euro 290,00 per onorario, oltre iva se dovuta, ponndone il pagamento a carico dell'INPS.
Così deciso in Catania, il 16 luglio 2010
Depositato in cancelleria oggi 16 luglio 2010


 

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