REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA Sezione 01, riunita in udienza il 01/10/2021 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
FALCONIERI WALTER, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 01/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2018 depositato il 17/01/2018
proposto da
I.s.i.a. Iniziativa Siciliana Immobiliare Ed Affini Srl - 00104670823
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Riscossione Siracusa Riscossione Sicilia S.p.a.
elettivamente domiciliato presso direzioneprovincialesr@pec.riscossionesicilia.it
terzi chiamati in causa
Comune di Noto - Via Ducezio, 25 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso finanzatributi@comunenoto.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018410990 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio la società denominata “I.S.I.A. – Iniziativa Siciliane Immobiliare ed Affini s.r.l.” con sede in Pachino (SR), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra R. L., ha impugnato la cartella di pagamento innanzi evidenziata, notificata a mezzo deposito telematico presso gli Uffici della C.C.I.A.A. di Siracusa il 20/06/2017 da “Riscossione Sicilia SpA”, come legalmente rappresentata, recante l’iscrizione a ruolo n° 2016/001675 con cui si richiedeva il pagamento della somma di €. 13.064,50 (comprensiva di sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione) a titolo di I.C.I. dovuta al Comune di Noto e relativa all’anno d’imposta 2011. Ne deduceva l’illegittimità per difetto di notifica dell’avviso di accertamento da parte del Comune di Noto e la tardività della notifica dell’impugnata cartella di pagamento, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto.
Con comunicazione del 16/12/2017 l’Agente della riscossione ha manifestato il diniego del reclamo/mediazione tributaria, ritenendo legittimo l’atto esattoriale contestato.
Il ricorso è stato ritualmente iscritto al ruolo di questo Ufficio.

Si è costituito in giudizio l’ente di riscossione che ha resistito alla domanda, eccependone -in via preliminare l’improcedibilità per violazione dell’art. 17 bis del D.lgs n° 546/92 e la carenza di legittimazione passiva; nel merito ha sostenuto la legittimità della procedura di riscossione ed ha propugnato l’applicazione del termine di prescrizione decennale all’azione di riscossione, concludendo per il rigetto dell’impugnativa. Riscossione Sicilia SpA ha inoltre chiesto l’intervento volontario dell’ente impositore, titolare del tributo iscritto a ruolo, che tuttavia ha disatteso la rituale vocatio in ius e non si è costituito in giudizio.
Non è controversa la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (15-20/06/2017) né vi è prova di avvenuta notifica o comunicazione del prodromico avviso di accertamento.
Nelle more del procedimento giurisdizionale Riscossione Sicilia spa è stata sciolta, a decorrere dal 30 settembre u.s., e dall’1.10.2021 (data odierna) nei suoi rapporti attivi e passivi, nonché processuali, è subentrata -a titolo universale- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in virtù dell’art. 76 del D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito in legge 23.7.2021 n. 106.
Il ricorso è fondato e pertanto merita di essere accolto.

Motivazione

Preliminarmente questo Collegio osserva che la successione, ope legis, dell' "Agenzia delle Entrate Riscossione" alla Società "Riscossione Sicilia spa", a titolo universale, è un trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.

Nel merito si rileva che la normativa vigente ratione temporis statuisce che il termine per notificare gli accertamenti ICI, e in generale per tutti i tributi locali, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente doveva effettuare la dichiarazione o il versamento. Si tratta di un vero e proprio termine di decadenza; di conseguenza l’accertamento notificato oltre tale termine è illegittimo.
Peraltro, trattandosi di tributi locali (ICI), deve rilevarsi che tali obbligazioni tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., (cfr. Cass. n. 26013 del 2014 e n. 24679 del 2011), atteso che si tratta di obbligazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi e che non richiedono l’accertamento anno per anno, dei presupposti impositivi.
Sull’aspetto relativo all’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale è stato altresì sancito dalle SS.UU. della Suprema Corte che “L’art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento o l’estratto di ruolo, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. (cfr Sent. n. 23397 del 17/11/2016). La cartella di pagamento infatti non può essere assimilata né per la natura né per gli effetti ad un giudicato (cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 17/11/2016).
È pertanto fondata l’eccezione di prescrizione che l’odierna ricorrente ha fatto valere con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art 15 del D. lgs 546/92, come modificato dalla legge 208/2015, ed in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55 del 10.03.2014 per le tariffe degli avvocati, la parte opposta è condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 2016 0018410990 emessa da Riscossione Sicilia SpA, portante un carico tributario pari ad € 13.064,50, che annulla, e condanna l’opposta (Agenzia delle Entrate–Riscossione, subentrata ope legis a Riscossione Sicilia spa in universum ius) al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore costituito, Avv. Orazio Esposito, che ha dichiarato di essere procuratore antistatario e ne ha chiesto la distrazione in proprio favore, che si liquidano in €. 2.000,00 a titolo di onorario, nonché €. 120,00 quale rimborso del contributo unificato, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15 % dell’imponibile ed accessori previdenziali e fiscali previsti dalla vigente normativa.
Così deciso in Siracusa, all’udienza del 01/10/2021.
Il Relatore Estensore
(Avv. Walter Falconieri)
Il Presidente
(Dr. Luca Rossomandi)
Depositata in data 28.10.2021


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