Svolgimento del processo

Con sentenza n. 506 del 28 settembre 2020, depositata il 27.12.2018, la Commissione tributaria provinciale di Chieti ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla G.srl avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Miglianico, relativi a TARSU/TIA n. 00xxx7, per l'anno 2011, n. 00xxx8, per l'anno 2012, n. 00xxx0 per l'anno 2013, n. 00xxx1 per l'anno 2014, n. 00xxx2 per l'anno 2015, n. 00xxx3 per l'anno 2016 e avverso l'avviso di pagamento n. xx5 TARSU/TIA per l'anno 2017. In particolare ha ritenuto gli atti impositivi sufficientemente motivati ed infondati i motivi di impugnazione relativi sia all'omessa attivazione del contraddittorio che al merito della pretesa tributaria; ha, invece, accolto il motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 12 del D.lgs. 472/97 ritenendo applicabile l'istituto della continuazione. Propone appello il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: l) violazione e falsa applicazione dell'art. l, comma 162 della L. 296/2006 per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 poiché gli avvisi di accertamento sono tutti carenti nelle motivazioni ed in particolare non vi sono elementi idonei ad individuare gli immobili accertati poiché gli stessi sono identificati tutti con l'ubicazione "C. da C.'', senza riferimento catastale, senza l'indicazione del titolo di proprietà e dei mq. degli stessi. Relativamente all'avviso concernente l'anno 2011, notificato il 3.12.2017, ha rilevato che lo stesso deve considerarsi decaduto e prescritto in quanto tardivo; 2) la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) l'inapplicabilità della tassa rifiuti agli immobili in esame poiché gli stessi erano destinati alla vendita (atteso che la società G. srl si occupa di costruzioni di immobili) e, fino all'anno 2018, non erano occupati o detenuti da persona fisica e si presentavano privi di utenze e di arredamento. Il Comune di Miglianico non si è costituito in giudizio. All'udienza del 10.12.2020 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivazione

L'appello è infondato e, quindi, deve essere rigettato. In ordine al primo motivo di impugnazione questa CTR rileva che gli avvisi di accertamento oggetto di esame sono tutti sufficientemente motivati atteso che contengono le norme di legge applicabili, la norma violata e, diversamente da quanto indicato nell'appello, tutti gli elementi utili ad identificare gli immobili per i quali la società contribuente, in violazione dell'art. 70, comma l del D.lgs. non ha presentato denuncia di occupazione o di detenzione. Gli immobili, infatti, oltre che con la l'indicazione della via, del numero civico e del piano, sono individuati anche con il foglio di mappa, la particella ed i sub alterni e per ogni immobile è indicato il periodo di occupazione, i mq., l'importo non versato e le maggiorazioni dovute. Il Comune di Miglianico, quindi, ha motivato gli atti impugnati ed ha posto il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, in tal modo rispettando quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30560 del 20.12.2017, nella parte in cui ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo "persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnativa giudiziale, sia, in caso positivo, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur". Il contribuente, quindi, è stato posto in condizione di conoscere la pretesa impositiva tanto che lo stesso, nel ricorso, ha compiutamente indicato tutte le censure ritenute opportune, sia in punto di fatto che in punto di diritto. In ordine alla lamentata prescrizione del tributo dovuto per l'anno 2011 questa CTR rileva che detto credito non era prescritto al momento della notifica dell'avviso di accertamento, avvenuto il 3.12.2017, atteso che a detta data non era ancora decorso il termine quinquennale.
L'art. l, comma 161 della Legge 296/2006, prevede che gli uffici di competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d 'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso in esame, quindi, l'accertamento doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31.12.2017. Anche il secondo motivo di impugnazione è privo di pregio poiché nel caso in esame non andava attivato alcun contraddittorio. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823/15. ha statuito che "differentemente dal diritto dell'Unione Europea. il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione l'invalidità dell'atto~'.
Ne discende che per i tributi non armonizzati (e tra questi rientrano sicuramente i tributi locali) tale obbligo sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali lo stesso risulti specificatamente sancito dalla norma mentre per i tributi armonizzati (quali l'iva e l'imposta doganale), "avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è predisposto". Da quanto sopra discende, quindi, che i Comuni possono non far precedere l'accertamento da inviti verso il contribuente in riferimento ai tributi locali.

Del pari infondato è il terzo motivo di impugnazione. Rileva questa CTR che. nel caso in esame, la società non contesta la violazione dell'obbligo di dichiarare in cui la stessa è incorsa ma precisa che si tratta di una società di costruzione di immobili destinati alla vendita e che negli anni oggetto di accertamento gli stessi erano privi di utenze e non erano occupati, neanche da beni mobili. In materia di rifiuti l'art. 62 del D.lgs. n. 507/1993 prevede che "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifìuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi o obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione''. In materia di tassa sui rifiuti, quindi, vige una presunzione di soggezione alla tassa sia dei locali che delle aree scoperte detenute che deve essere vinta dalle informazioni e dai documenti forniti dal contribuente in sede dichiarativa visto che le esenzioni, sia pure parziali, si pongono come "eccezioni alla regola generale di sottoposizione al tributo e pertanto l'interessato deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l'esenzione" (Cass. n. 18499 del 10.8.2010). Nel caso in esame, come già detto. il contribuente non ha effettuato alcuna dichiarazione fonnale e ciò rende inapplicabile sia la norma sulle deroghe alla tassazione indicate al comma secondo dell'art. 62 sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dall'art. 66 che non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto, dovendo. invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, come prescritto dal comma quinto dello stesso articolo. In tal senso Cass. n. 4602 del 28.2.2018 che ha richiamato la sentenza n. 15867/04 della Suprema Corte.
Da quanto sopra detto discende che l'appello va rigettato.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del Comune di Miglianico.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 504/19 r.g.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede: rigetta l'appello. Nulla per le spese.


 

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