REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12531/2012 proposto da:
AUTOIMPORT ABRUZZO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 202 in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato ERIKA GIOVANNETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MILIA GIULIANO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOMONDO LEONBERG GBR DI AWAD E MINUTOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato POJAGHI BETTONI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GEBHARD REINHARD, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 153/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito l'Avvocato Reinhard GEBHARD;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Autoimport Abruzzo s.r.l. convenne nel febbraio 2004 dinanzi al Tribunale di Pescara la Automondo Leonberg GbR di Awad e Minutolo, esponendo che: a) aveva convenuto di acquistare dalla convenuta cinque automobili marca Audi, regolarmente pagate; b) aveva poi accettato di acquistare altre due autovetture occasionalmente trasportate sul medesimo autoarticolato, anch'esse regolarmente pagate; c) aveva inutilmente sollecitato la consegna dei documenti necessari per l'iscrizione di queste due ultime autovetture al PRA. Chiese, pertanto, al giudice adito di accertare l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattualmente assunti, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno.
La Automondo Leonberg GbR, costituitasi in giudizio, eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco.
Il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 2006, accolse l'eccezione della convenuta e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano.


2. La Autoimport Abruzzo s.r.l. propose appello, che è stato respinto dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 28 febbraio 2012.
Il giudice del gravame, premesso che l'appellante non aveva fornito alcuna prova del fatto che fosse stato convenuto tra le parti che le autovetture avrebbero dovuto essere consegnate in Italia al domicilio della acquirente, ha ritenuto che, in base al principio affermato dalla sentenza di questa Corte n. 20887 del 2006, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del Regolamento CEE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, e dell'art. 31 della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge n. 765 del 1985, il venditore aveva adempiuto l'obbligazione consegnando i beni venduti al primo vettore, con la conseguenza che l'obbligazione rimasta inadempiuta, e cioè la consegna dei documenti al vettore, doveva essere eseguita in Germania e la domanda di risoluzione del contratto doveva, quindi, essere proposta dinanzi al giudice tedesco.
3. Avverso tale sentenza la Autoimport Abruzzo s.r.l. propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, al quale resiste con controricorso la Automondo Leonberg GbR di Awad e Minutolo.

Motivazione

1. Con i due motivi formulati, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 44/2001 e vizio di motivazione: insiste nella tesi della appartenenza della giurisdizione al giudice italiano, sia in quanto la controversia riguarderebbe il solo (secondo) contratto, stipulato in Italia, concernente le ulteriori autovetture trasportate, ma non contemplate nel contratto originario, sia perchè, in ogni caso, la giurisprudenza di queste sezioni unite ha recentemente affermato che, in caso di compravendita internazionale, la giurisdizione su tutte le controversie scaturenti dal contratto appartiene allo Stato in cui si trova il luogo di recapito finale della merce.

2. Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
E' decisivo osservare - e ciò assorbe ogni altra censura - che la giurisprudenza più recente di questa Corte, alla quale il Collegio intende aderire, si è effettivamente orientata nel senso indicato dalla ricorrente.
Com'è noto, l'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) prevede, per quanto qui interessa, che "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".

Già con la sentenza n. 21191 del 2009 è stato affermato il principio in virtù del quale, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, in materia, dalla Convenzione di Vienna: l'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonchè il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatoli delle parti, ma non la giurisdizione.

L'orientamento è stato confermato con l'ordinanza n. 6640 del 2012 e, da ultimo, con l'ordinanza n. 1134 del 2014, le quali, anche sulla base di recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea, hanno precisato che è fatto salvo il caso in cui le parti abbiano espressamente identificato con chiarezza nel contratto, tenuto conto di tutte le sue clausole, il luogo di consegna dei beni.
In particolare, con la sentenza del 25 febbraio 2010, C-381/08, Car Trim, la Corte ha dichiarato che "L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita".
A tale conclusione la Corte è pervenuta osservando che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all'acquirente alla destinazione finale degli stessi risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento (punto 60) e che tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità e risponde parimenti ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (punto 61).
La successiva sentenza del 9 giugno 2011, C-87/10, Electrosteel Europe SA, ha ribadito tali principi, precisando che "Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commerciai Terms), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000".

3. In conclusione, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che va individuato, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita.

4. Alla stregua di detto principio, ed avendo il giudice di appello accertato la mancanza di previsioni contrattuali circa il luogo di consegna dei beni, la giurisdizione spetta al giudice italiano, essendo avvenuta in Italia la consegna materiale delle autovetture.
Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Pescara, il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014


 

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