La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

Non rilevano pertanto, a tali fini, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l’atto, eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’INPS), con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito

Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza n. 3367/2021 del 12 febbraio segna ancora una volta in materia un punto a favore dei contribuenti iscritti d'ufficio alla gestione separata. (in termini, Cass. nn. 13463/17, 19640/18, 27950/18).

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