>Documentazione probatoria insufficiente, accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo della cessionaria

La sentenza n. 537/24 emessa dal Tribunale di Catania in data 29.01.2024, relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo, offre un'opportunità di riflessione sulla fondamentale importanza della documentazione nel contesto giuridico. Il caso solleva questioni sostanziali sulla validità della richiesta monitoria e la necessità di dettagli specifici per supportare le pretese delle parti coinvolte.

Fondamento della Richiesta Monitoria:
Il procedimento inizia con la notifica del decreto ingiuntivo da parte di una società cessionaria di un finanziamento Findomestic, imponendo il pagamento di una somma specifica oltre agli interessi e alle spese. L'ingiunto, assistito dall'avv. Gennaro Esposito, presentando opposizione lamenta l'inadeguatezza della documentazione presentata dalla parte opposta.

La documentazione in questione consiste principalmente in un saldo finanziario che fornisce il nominale, l'importo del capitale ceduto e l'importo degli interessi ceduti.
L'opponente contesta la mancanza di dettagli riguardo all'andamento del rapporto, alle rate pagate e a quelle insolute.

La Critica dell'Opponente:
L'opponente, in sede di opposizione, sottolinea l'assenza di documenti dettagliati che supportino l'evolversi del rapporto contrattuale. La mancanza di informazioni specifiche sulle rate, insieme alla contestazione avversa, solleva dubbi sulla validità della richiesta monitoria.

Esito della Sentenza:
Il Tribunale, pronunciandosi il 29/01/2024, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. La decisione si basa sull'inadeguatezza della documentazione presentata dalla parte opposta nel supportare la richiesta monitoria, basata solo su documenti di sintesi senza nessuna specificazione dell'andamento del rapporto.

Considerazioni Finali:
Questa sentenza sottolinea l'importanza della completezza e della precisione nella documentazione presentata in un contesto legale. La mancanza di dettagli può compromettere la validità di una richiesta monitoria, come dimostrato in questo caso.

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