La Suprema Corte, con sentenza n.9126/14 depositata in cancelleria in data 23 aprile, ribadisce il principio per cui, ai fini del pagamento dell'imposta di registro, sono obbligati solidalmente sia l'acquirente che il venditore, senza alcun obbligo a carico dell'amministrazione di rivolgere la propria pretesa preliminarmente nei confronti dell'acquirente.

Nel caso di specie, sia la Commissione Provinciale che quella Regionale avevano annullato l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, notificato alla società venditrice sul presupposto della sua responsabilità solidale, ritenendo che "il principio di solidarietà non poteva avere, da parte dell'agenzia delle entrate, un'applicazione tout court, non essendo consentito richiedere in ogni tempo, in ogni circostanza e per qualsiasi ragioni il pagamento dell'imposta all'obbligato solidale".
Al contrario, per la CTR, per poter chiamare l'alienante a rispondere dell'imposta di registro "era necessario che fossero dall'ufficio valutate le circostanze che avevano impedito di riscuotere l'imposta dall'acquirente, quale legittimo debitore del tributo in questione. Ed era altresì necessario che, nei confronti del responsabile solidale, fossero negli atti impositivi indicate le motivazioni che non avevano reso possibile riscuotere il tributo dall'acquirente."

L'amministrazione, col ricorso in Cassazione, censura la sentenza per avere ritenuto che la parte alienante di un immobile sia, per l'imposta di registro, responsabile solo in via sussidiaria. Invece, non esisterebbe alcun beneficio di escussione a favore del venditore.

La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso.
Difatti, ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. n.131 del 1986, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro sono le parti contraenti e, con riferimento a esse, "la norma prevede una mera coobbligazione solidale, per modo che l'amministrazione non è vincolata né dal beneficio dell'ordine, né, tanto meno, dal beneficio di previa escussione".

Pertanto, afferma la Corte che "ciascun debitore è tenuto, verso l'erario, per l'intero debito d'imposta, e il creditore erariale può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro, a sua scelta. E fino a quando non abbia conseguito l'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti."

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