Per la liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, non vanno sempre applicati i principi del Codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa, potendosi, e dovendosi, fare riferimento, nel caso in cui il quantum sia indefinibile al momento dell'instaurazione della causa, anche ad altri parametri (nel caso di specie, al quantum stabilito con la pronuncia di condanna)

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. seconda civile, sulla scia di un consolidato orientamento, con sentenza n.4488/14 depositata in data 25 febbraio.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva formulato il seguente quesito: "Se nella liquidazione degli onorari dovuti all'avvocato a carico del cliente per prestazioni giudiziali il valore della controversia debba essere determinato a norma del codice di procedura civile e se l'illiquidità della condanna a carico del soccombente possa trasformare il valore della causa da determinato a indeterminato".

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha statuito che "in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini de quibus, il riferimento al valore definito e quindi, al quantum stabilito in altro modo, eventualmente, come nella specie, con la pronuncia di condanna (Cass. n.2188 del 2011; Cass. n.10416 del 2.07.2003; Cass. n.17354 del 2002; v. anche Cass. n.3804 del 1991; Cass. n.348 del 3.02.1973).

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