>Nullità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del PVC

La vicenda in esame scaturiva da un avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA, per l’anno 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, accertava maggiori imposte in capo alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A. C. LOCRI 1909, e nei confronti del sig. Spadaro Antonio, quale autore a detta dell’Ufficio, delle violazioni per l’anno 2015, avendo Egli ricoperto la carica di presidente della menzionata associazione fino al 15.05.2015.
Il ricorrente, Avv. Spadaro, difeso dall’Avv. Michele Malavenda, interponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Reggio Calabria, deducendo, in particolare, e tra gli
altri motivi:
- l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell'art. 38 c.c., - insussistenza della qualità di coobbligato in solido; per le obbligazioni tributarie avanzate dall'ufficio - non dovutezza delle somme accertate poiché, con riferimento alle associazioni non riconosciute, l'art. 38 c.c. trovava applicazione anche per le obbligazioni tributarie, nel rispetto del c.d. principio della effettività;, in
virtù del quale la responsabilità risulta strettamente connessa ad una effettiva attività gestoria e non alla mera qualifica assunta nell'ambito dell'organo direttivo dell'ente; peraltro la pretesa
tributaria trovava fondamento su presunte operazioni eseguite dall’associazione A.C. Locri 1909 in qualità di cedente/prestatore, tutte emesse nel corso dell'anno d'imposta 2015 ed esso ricorrente,
già dal 15.05.2015, non ricopriva alcuna carica di presidente o di rappresentante legale e in tale lasso di tempo alcuna attività/adempimento di rilevanza fiscale sarebbe dovuta essere compiuta;
- la nullità dell’avviso di accertamento per omessa/irrituale notifica del pvc presupposto – violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 3 l. 241/1990 e 42 d.p.r. n. 600/1973 per mancata allegazione del pvc - violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti. violazione del diritto di difesa, nullità derivata.

Il Collegio, con sentenza n. 5080/2023, accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento a carico di colui il quale aveva ricoperto la carica di Presidente della A. C. LOCRI 1909 fino al maggio 2015.
La Corte faceva proprie le istanze del contribuente alla stregua dei seguenti principi:
a) che non si trattava di procedere ad alcuna ulteriore notifica del pvc della SIAE nei confronti del sig. Spadaro, ma di curare l’allegazione all’avviso di accertamento dell’atto in questione che l’Agenzia non è in condizione di provare che fosse o potesse essere nella disponibilità del ricorrente essendo indimostrata la qualità perdurante di componente dell’associazione sportiva;
b) la tesi di una corrispondenza tra il pvc (allegato solo in sede di memoria di costituzione) e il verbale di accertamento è generica e, peraltro, confutabile dal mero raffronto del contenuto dei due atti;
c) vero che "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitato solo se,
e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti" (Cassazione sez. V n. 36852 del 15/12/2022), ma questo implica che gli elementi siano a disposizione sin dalla notifica dell’atto impugnato, tenuto conto anche del divieto di integrazione della motivazione successivamente all’emanazione dell’atto opposto (v. tra molte Cassazione sez. V n. 25450 del 12/10/2018);
d) è principio consolidato, infatti, che "In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cassazione sez. V n. 29968 del 19/11/2019) laddove l’A.E. invoca forme sussidiarie di conoscenza che non possono ritenersi ammissibili (v. sopra).

Michele Malavenda

Michele Malavenda, avvocato, si occupa principalmente di diritto tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.