La Cassazione torna a pronunciarsi sul preavviso di fermo emesso dall'Agente di Riscossione, con la sentenza n.7665/14, emessa dalla sezione tributaria e pubblicata in data 2 aprile.

La Corte, a fronte del motivo di ricorso formulato dall'Agente della Riscossione sulla non impugnabilità del preavviso, ribadisce, all'opposto e sulla scia di precedenti decisioni, l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.

Chiarisce la Corte che “il preavviso di fermo amministrativo (…) rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. Civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo”.

Precisa, poi, in tema di competenza per l'impugnazione, che essa, relativamente ai crediti non di natura tributaria è “in base all'art. 9, comma 2, cod. proc.civ, inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento (…), mentre il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario (…) a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.448”.

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