Pubblichiamo lo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247, trasmesso al Consiglio Nazionale Forense per il parere di competenza.



ARTICOLO 1
(Oggetto del regolamento. Definizioni)

1.
Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247.
2. Ai fini del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n.247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della legge.

ARTICOLO 2
(Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente)

1.
Il consiglio dell'ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque dalla prima iscrizione all'albo.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine;
h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera g), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n.445.

ARTICOLO 3
(Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni)

1.
La cancellazione dall'albo è disposta quando il consiglio dell'ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell'ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.
2. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.
3. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge.
4. Il consiglio dell'ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

ARTICOLO 4
(Nuova iscrizione all'Albo)

1.
L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), g) ed h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
2. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

ARTICOLO 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1.
Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)

1.
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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