>La Prevalenza della Definizione Agevolata Credit:

La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, relativa alla causa patrocinata dal dott. Marco Nastasi, solleva importanti questioni riguardo alla definizione agevolata e agli effetti che questa ha sulle attività di accertamento fiscale successivo.

Nella sentenza in questione, il Collegio ha espresso chiaramente il proprio sostegno alla società appellante, affermando che gli effetti della definizione agevolata prevalgono sulle attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

La definizione agevolata, introdotta per fornire un meccanismo rapido ed efficiente per risolvere controversie fiscali, ha dunque un impatto significativo sulle pratiche di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il Collegio, una volta perfezionata la definizione agevolata, essa assorbe completamente il contenuto dell'avviso di accertamento, sanando così completamente la posizione del contribuente.

Questo principio è stato chiaramente espresso nel pronunciamento della Corte, che ha affermato che l'avviso di accertamento, anche se ha quantificato una maggiore imposta come nel caso specifico dell'IRAP, è completamente assorbito dalla definizione agevolata. In altre parole, "è da ritenere che il contenuto dell’avviso di accertamento sia completamente assorbito dalla definizione agevolata del PVC, risultando così sanata completamente la posizione della società, anche se l’avviso ha quantificato una maggiore imposta".

Di seguito il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/06/2023
alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 12/06/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 811/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
M.
Difeso da
Marco Valerio Quarto Nastasi - NSTMCV73M29D960A ed elettivamente domiciliato presso marconastasi@pec.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale R. Margherita 43 93012 Gela CL elettivamente domiciliato presso dp.caltanissetta@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 02/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ03B5007532018 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: conclude come da controdeduzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso introduttivo la società M. in persona del legale rappresentante, impugnava, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, l'avviso di accertamento n. TYQ03B0500753/2018 del 1/04/2018 e notificato in data 09/11/2018 - anno d'imposta 2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta.
L'avviso traeva origine da un’attività iniziata in data 29/11/2017 con cui la Guardia di Finanza - Compagnia di Gela aveva eseguito una verifica fiscale ai fini delle imposte dirette per IVA ed IRAP per i periodi d'imposta dal 01/01/2013 al 29/11/2017 (data di accesso ed inizio delle operazioni).
La verifica si concludeva in data 23/07/2018 con la redazione e la notifica in pari data di processo verbale di constatazione nelle mani del signor______ nella qualità di amministratore legale della società, con il quale la G.d.F. rilevava numerose violazioni di carattere formale, in relazione alla irregolare tenuta dei libri sociali, del libro delle obbligazioni, del registro dei beni ammortizzabili, del libro mastro, ed all'omessa tenuta e conservazione di fatture e di carattere sostanziale.
Parte ricorrente sosteneva l’illegittimità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, dei D.L. 78/2010, nonché degli artt. 137 e seguenti c.p.c., inesistenza giuridica della notifica diretta tramite servizio postale da parte dell'Agenzia delle Entrate;
2) Violazione dell'art. 42, comma 1, del DPR 600/73 - Difetto di legittimazione attiva e/o sottoscrizione;
3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della Legge 212/2000 - Difetto di motivazione;
4) Infondatezza della pretesa tributaria totale e/o parziale in relazione a spese per omaggi: spese effettivamente sostenute ed irrilevanti in ragione ai proventi realizzati; plusvalenze ai fini IRAP. Violazione dell'art. 5 del DPR 44601997; parte di costi capitalizzati non riconosciuti in misura di 1/3 sul totale: le spese erano imputabili nella misura del 71,77 in base a computo metrico allegato; spese manutenzioni beni propri: costi sostenuti perché rilevati difetti nei lavori di ristrutturazione e, quindi, inerenti anche in ragione della plusvalenza dichiarata;
5) Violazione dell'art. 17 del D.L.vo 472/97 - Difetto e/o inesistenza di motivazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni incorporati negli avvisi di accertamento.


2.- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, costituitasi in giudizio, deduceva in atti e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria e spese.
3.- Successivamente, parte ricorrente produceva memoria di replica, con la quale deduceva di avere presentato in data 31/05/2019 adesione al PVC, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 119/2018 e per effetto della definizione agevolata deduceva, altresì, che prevalevano sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente, come nel caso di specie, di tal che si doveva ritenere sanato anche l'avviso di accertamento, oggetto della presente controversia.
4.- La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con la sentenza n. 516/02/2020, pubblicata in data 2 settembre 2020, ha dichiarato cessata la materia del contendere nella parte definibile in relazione al rilievi contenuti del pvc, rigettando nel resto il ricorso, confermando la maggiore imposta IRAP.

Il collegio nisseno ha motivato che “La Commissione, con riferimento alle contestazioni mosse con il ricorso introduttivo, non può che confermare quanto accertato dall’Ufficio, attese le violazioni rilevati e contestate dal ricorrente con argomentazioni non sufficienti a dimostrare la estraneità dei fatti eccepiti. Ritiene, comunque, dover puntare l’attenzione sulla proposta di conciliazione formulata dall’Ufficio alla Società in ordine al reclamo, dopo aver rilevato che la stessa ha presentato in data 31/05/2019 la richiesta di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1 D. L. n. 119/2018, relativamente al contenuto dei processi verbali di constatazione, e verificato che la parte ricorrente aveva già pagato la prima delle 20 rate al fine di
perfezionamento della definizione. Rileva che l’Ufficio, in sede di mediazione, proponeva di definire la controversia in relazione alla maggiore pretesa erariale costituita dall’omessa dichiarazione di plusvalenza al fini IRAP, ossia sulla differenza non contenuta nel PVC poiché non definita perché non definibile con la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 119/2018, ma parte ricorrente non aderiva.
La proposta di mediazione, limitatamente alla maggiore pretesa erariale relativa all’IRAP, a parere del Collegio sembra legittima, in quanto tale imposta non poteva essere sanata come sostiene la parte ricorrente. Se ne deduce, che avendo la stessa parte ricorrente avendo accettato i rilievi del pvc , è sostanzialmente cessata la materia del contendere in ordine al rilievi definibili contenuti nel pvc, invece per ciò che attiene la maggiore imposta IRAP il ricorso non può trovare accoglimento non avendo in quella sede contestato la determinazione operata dall’Ufficio, ma piuttosto sostanzialmente contestato l’assoggettabilità a tassazione di tale componente del reddito”. Le spese del giudizio sono state compensate.

5.- Avverso tale decisione, la società, in persona del suo amministratore unico, dott. ______ ha proposto ricorso in appello con atto trasmesso in data 09/02/2021 via pec, con il quale ha richiesto a questa Corte di secondo grado la riforma della sentenza appellata per il seguente, unico, motivo:
- Error in giudicando commesso dai primi giudici, concretizzatosi per non aver dichiarato estinto l’intero procedimento ex art. 46 del D.L.vo n. 546/1992 per cessazione della materia del contendere e conseguentemente annullare anche la maggiore imposta IRAP concludendo con “DEVOLUZIONE”, motivata in tal modo: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 – D. L.vo n. 546/1992, si ripropongono tutte le eccezioni proposte in primo grado e non esaminate e/o rigettate dai giudici di prime cure. Tutto ciò non potrà che indurre i giudici d’appello aditi all’accoglimento della censura di parte, respingendo ogni altra possibile deduzione ed argomentazione contraria.
6.- Si è costituita nel presente grado di giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell’appellante, concludendo per il rigetto del suo appello, con condanna della medesima parte al pagamento delle spese del presente giudizio.
7.- All’udienza pubblica del 12 giugno 2023, è comparso il rappresentante dell’Agenzia appellata che ha insistito nelle conclusioni, precedentemente formulate.
8.- La causa è stata, quindi, posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
9.- Quanto sopra premesso, il Collegio ritiene l’appello della società meritevole di accoglimento, in riforma della decisione impugnata.
10.- Pienamente condividendo quanto rilevato dalla società appellante, il Collegio ritiene, infatti, che gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgano sulle eventuali attività di accertamento, svolte successivamente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018), aventi ad oggetto le violazioni contestate nel processo verbale, in tal modo risultando sancita la prevalenza della definizione di quanto contestato nel PVC, rispetto ad eventuali contestazioni successive alla predetta data, come, nel caso di specie è accaduto, essendo l’avviso di accertamento stato notificato in data successiva (9 novembre 2018).
10.1.- In altre parole, è da ritenere che il contenuto dell’avviso di accertamento sia completamente assorbito dalla definizione agevolata del PVC, risultando così sanata completamente la posizione della società odierna appellante, anche se l’avviso ha quantificato una maggiore imposta (IRAP).
11.- Per tali considerazioni, in riforma della decisione impugnata l’appello merita accoglimento, non risultando fondate le argomentazioni dell’Agenzia appellata.
12.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio – ai sensi dell’art. 15, 1° comma, del D.L.vo 31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, per il doppio grado di giudizio, sulla base dei pertinenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 2.500,00, oltre gli obbligatori accessori di legge se dovuti, a carico dell’Agenzia appellata e in favore della società appellante.

P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia - sezione VII, pronunziando sull’appello in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, lo accoglie.
Condanna l’Agenzia appellata al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caltanissetta, addì 12 giugno 2023
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio MIRABELLI Salvatore VIRZI’

 

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