REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA SEZIONE 13
riunita con l'intervento dei Signori:
- GIORDANO FRANCESCO PAOLO Presidente
- PUGLISI ADRIANA Relatore
- VALENTINI NICOLO' Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7031/2017
depositato il 17/10/2017
- avverso la pronuncia sentenza n. 2047/2017 Sez:7 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di CATANIA
contro:
- (Omissis)

difeso da:
AVV. ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIACARMELO PATANE' ROMEO N. 28 95126 CATANIA
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYSCOL503010/2015 IRES-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYS03L503813/2015 ALTRI TRIBUTI 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYS03L503813/2015 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYS07L503881/2015 IRES-ALTRO 2010

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 17.10.17 l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 2047/2017 della CTP di Catania che, accogliendo il ricorso proposto dalla (Omissis) srl, aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati alla stessa con cui si provvedeva a recuperare a tassazione costi non riconosciuti.

Precisava l 'A.F. che gli avvisi erano scaturiti da un controllo dell'associazione Club Calcio (Omissis) nel corso del quale emergeva che per l'anno di imposta 20 I O erano state emesse fatture per sponsorizzazione per € 500.000,00 ed in particolare una di € 50.000,00 più iva emessa in favore della (Omissis) appariva dubbia, per cui veniva disconosciuta la deducibilità del costo ritenendo trattarsi di operazione inesistente.

Eccepiva parte appellante che aveva errato il giudice di prime cure ad annullare i relativi avvisi di accertamento stante che la società ricorrente non aveva prodotto il contratto di sponsorizzazione e, peraltro, la somma erogata appariva particolarmente elevata rispetto ai benefici economici che potevano derivarne e gli assegni, d'altronde, non costituivano certo una prova proprio perché di regola utilizzati fittiziamente per comprovare l'operazione .. Chiedeva quindi la riforma della sentenza opposta.

Si costituiva la società appellata riproponendo in parte gli stessi motivi dedotti in primo grado, ritenendo di aver compiutamente provato l'avvenuta prestazione di sponsorizzazione sottesa alla fattura, eccependo peraltro la inammissibilità dell'appello per la genericità.

Alla udienza dell' 11.11.2020 la causa viene discussa e decisa.

Motivazione

L'appello è infondato e come tale va rigettato. L' A.F. ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva annullato tre avvisi di accertamento notificati alla srl (Omissis) per recuperare a tassazione costi non deducibili relativi ad una fattura che sarebbe stata emessa nei suoi confronti per una sponsorizzazione dal Club Calcio Omissis, di€ 50.000,00 sul presupposto che l'operazione sottostante era inesistente. L'Agenzia ha motivato il proprio appello sul presupposto che il Club Calcio (Omissis) aveva emesso per il 2010 fatture per 500.000,00 euro per attività di sponsorizzazione verosimilmente per operazioni inesistenti e che in particolare era stata attenzionata quella emessa in favore società appellata

Secondo l 'A.F. l'importo versato sarebbe stato esorbitante rispetto agli eventuali benefici derivanti dalla sponsorizzazione e che gli assegni emessi nulla provavano in tal senso, mancando peraltro il contratto di sponsorizzazione.

Invero deve darsi atto che l'accertamento originario e lo stesso appello si fondano su semplici presunzioni che, allo stato, appaiono smentite dalla produzione documentale, avendo la società prodotto delle foto da cui si evince che ai bordi del campo di calcio vi erano degli striscioni pubblicitari della società, nonché gli assegni versati, tutti elementi che non possono essere disconosciuti sulla semplice presunzione di un'operazione inesistente o anti economica.

Le irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale del Calcio (Omissis) non possono comportare de plano la inattendibilità della documentazione prodotta, né l'eventuale accertamento della inesistenza di operazioni sottese alle fatture emesse dal Club Calcio (Omissis) può coinvolgere automaticamente tutti i rapporti derivati senza una effettiva attività di controllo e di verifica prescindendo dalle prove dedotte.

Ritiene, quindi, questa Commissione che l'appello proposto sia infondato essendosi l' A.F. limitata a supporre la inesistenza della attività sottesa alla fattura senza nulla aggiungere a quanto eccepito in primo grado, basando sempre le proprie risultanze su deduzioni non corroborate minimamente da prova.

Per quanto riguarda invece tutte le altre eccezioni riproposte da parte appellata, circa il difetto di sottoscrizione dell'avviso, il difetto di contraddittorio si osserva che le stesse sono state rigettate con ampia motivazione in primo grado e che, in questa sede, non risulta sia stato presentato appello incidentale. Infatti secondo l'orientamento della Cassazione (Cass. S.U. n.11799 del 2017) " ... qualora un 'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda, in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infòndatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da pari e sua de I/ 'appello incidentale, e che è regolato dall'art. 342 cod. proc. civ. non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ.

Attese, quindi, le superiori considerazioni, va rigettato l'appello e confermata la sentenza opposta. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza opposta. Condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in € l 000,00 oltre accessori . Catania, 11.11.2020


Scarica copia del provvedimento: CTR Sicilia del 7.01.2021

 

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