TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Catania in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Floriana Gallucci, visto l'art. 281-sexies c.p.c., viste le conclusioni delle parti precisate all'odierna udienza e sentita la discussione orale, pronuncia, allegandola al verbale d'udienza, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.9008/2008 R.G. previdenza
tra R****** G****** ricorrente
e I.N.P.S. (Istituto nazionale della Previdenza Sociale)-resistente
e Ministero dell'economia e delle finanze - resistente contumace

Oggetto: Pensione / assegno di invalidità

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda di riconoscimento della prestazione in oggetto in qualità di invalido civile e che la domanda era stata rigettata non essendo stata riconosciuta la sussistenza di un grado di invaliditàcorrispondente a quello prescritto dalla legge.
Dedotto che gli stati patologici denunciati danno diritto alla prestazione negata, sussistendo, altresì, i requisiti socio-economici previsti dalla legge, l'istante ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste e la condanna al pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori.
L'INPS si costituiva in giudizio, deducendo l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rimaneva contumace.
Il giudice ravvisatane la necessità, disponeva indagine medico-legale a mezzo di c.t.u.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa.

Motivazione

Il ricorso risulta tempestivamente depositato entro il termine previsto dallìart. 42, 3° comma, DL 269/2003, conv. in L.326/2003, prorogata dall'art. 23 del D.L. 355/2003 (convertito dalla legge 47/2004), in base al quale "la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa", ovvero entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 01.06.2005.
Nel merito dla domanda è parzialmente fondata
In ordine al requisito sanitario, è necessario, ai fini della concessione dell'assegno, che le patologie diagnosticate determino una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due teri (art. 13 L.118/71), qualora la domanda amministrativa sia stata presentata non oltre la data del 11.03.1992 e la sussistenza dello stato invalidante pensionabile si sia realizzato prima di tale data (C.Cost. n.209/1995) oppure che la stessa si sia ridotta nella misura superiore al 73% se la domanda amministrativa o lo stato invalidante risalgono ad una data successiva al 12.03.1992
Gli stati patologici del ricorrente sono quelli accertati in sede di esame peritale dal consulente tecnico e descritti nella relazione agli atti. le conclusioni del C.T.U. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perchè precise ed immuni da vizi logici. Essi, valutati conriferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano, una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90%, che deve farsi risalire al 01.09.2009.
Sussistono, altresì, i requisiti socio-economici, per il riconoscimento della prestazione assistenziale. In particolare, dalla documentazione esibita (attestazione dell'Agenzia delle Entrate), risulta una posizione reddituale inferiore ai massimali previsti e lo stato di incollocamento al lavoro (che a far data dal 01.01.2008, è stato sostituito dal diverso requisito della "inoccupazione" dell'invalido, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, anche, come nel caso di specie, dalla documentazione attestante l'assenza di redditi da lavoro).
Il pagamento dei ratei dell'assegno compete, pertanto, dal 01.09.2009, cioè dal giorno di maturazione del requisito sanitario (cfr. Cass. SS.UU. N.122/70 2004).
Ai sensi dell'art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n,412, applicabile ai crediti maturati dal primo gennaio 1992, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggiore danno cagionatogli dalla diminuizione di valore del suo credito da computarsi nel termine di 120 giorni di cui all'art. 7 L.533/73.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese per intero, atteso che risulta confermato il giudizio della commissione medica, avendo il c.t.u. individuato una decorrenza del requisito sanitario - per l'accoglimento della prestazione oggetto del presente giudizio - successiva alla data della visita medica. L'accoglimento del ricorso deriva pertanto unicamente dall'aggravamento verificatosi in un momento successivo a quello in cui il procedimento amministrativo attivato dall'istante con la domanda richiamata in ricorso è stato portato a termine.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili (in applicazione della disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 42 del D.L. n.269 del 2003, convertito nella legge n.326 del 2003) tenuto conto dei dati reddituali forniti dal ricorrente, ma le stesse vanno liquidate (con la riduzione prevista dall'art. 130 del DPR 30 maggio 2002 n.115) in favore del procuratore del ricorrente,ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Del pari, ai sensi del citato art. 130 del DPR n.115 del 2002, le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno liquidate (come da dispositivo) in misura pari alla metà dell'intero spettante e poste a carico dell'Erario.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara R*****+ G****** invalido civile in misura pari al 90% e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S. ad erogare allo stesso l'assegno di invalidità civile a decorrere dal 1 settembre 2009, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti dalla medesima decorrenza sino al saldo, siccome, specificato in motivazione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- liquida in favore dell'avv C***** P*****, procuratore della parte ricorrente, la somma di Euro 550,00, di cui Euro 250,00 per onorari oltre IVa e CPA, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- liquida al consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Liliana Greca, la somma di Euro 145,00, oltre ad IVA se dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Così deciso in Catania il 14 luglio 2010.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.