REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO CALABRIA Sezione 03, riunita in udienza il 14/01/2022 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente e Relatore
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
LEONARDO FILIPPO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4453/2019 depositato il 20/11/2019
proposto da
M. C. B.
Difeso da
Michele Malavenda - MLVMHL80T27H224Y
Fortunato Rocco Aquino - QNAFTN75B25E956E
Rappresentato da Michele Malavenda - MLVMHL80T27H224Y
ed elettivamente domiciliato presso michele.malavenda@avvocatirc.legalmail.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190016451084000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

si impugna - solo verso il Concessionario - una cartella per IMU 2012 comune di Marina di Gioiosa Ionica deducendo la decadenza a causa della mancata notifica dell'atto prodromico ossia l'accertamento di competenza del comune (primo comma pag. 3 del ricorso). Chiede annullamento dell'atto e le spese.
Si costituisce il concessionario e rileva la mancanza di legittimazione passiva. La mancata notifica atti prodromici è competenza dell'Ente creditore. Rigetto e spese.

Motivazione

La normativa che disciplina la notifica dell’avviso di accertamento prevede specifici termini entro i quali l’atto viene notificato al contribuente.
Detti termini, previsti a pena decadenza sono disciplinati dall’art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006 che prevede “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”.
I termini per la notifica dell’avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato. Di conseguenza, ad esempio, il mancato pagamento dell’acconto IMU del 2012 verrà accertato e notificato entro il 31 dicembre del 2017, pena decadenza.
La mancata prova della notifica del prodromico accertamento rende la cartelle emessa fuori termine.
Circa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla parte resistente, si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità onera di tale attività proprio l’agente della riscossione, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario: Cassazione ord. N. 24466 del 5.10.2018: “nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nell’agente per la riscossione, invece che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore.
Onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., ord. 28 novembre 2012, n. 21220, conforme, tra varie, a Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412).” Ed ancora: Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, n.16425: “In particolare, presso la Sezione Tributaria, si è formato l’orientamento ritenuto ormai consolidato, con specifico riferimento al contenzioso tributario, ma estensibile anche in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.

Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente per la riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, D.Lgd. n. 112 del 1999, ex art. 39, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. Sez. tributaria n. 11468 del 2018, in conformità a Cass. Sez.S. n. 16412 del 2007,che richiama Cass. ord. 1532 del 2012; ord. n. 21220 del 2012; ord. n. 9762 del 2014; ord. n. 10528 del2017 ed altre).
Le Sezioni Unite del 2007 poste a fondamento di tale orientamento, per quanto qui di interesse, dopo aver evidenziato la peculiarità del giudizio tributario espressa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione al significato da attribuire alla possibilità – espressamente prevista – di impugnare congiuntamente l’avviso di mora (atto consequenziale) e la cartella di pagamento (atto presupposto) non notificata, ha concluso che spetta al giudice tributario interpretare la domanda proposta e, inoltre, ha affermato che “(…) se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. La risposta non può essere diversa per il caso in cui il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notificazione dell’atto presupposto (…). Sicchè la legittimazione passiva resta in capo all’ente titolare del diritto di credito e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell’impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l’enunciato principio di responsabilità esclude (…) che il Giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente impositore”
Il ricorso pertanto deve essere accolto e la cartella annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso; condanna parte resistente al pagamento delle spese per euro 500,00 con distrazione.


 

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