Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Roma confermava, con diversa motivazione, la decisione del giudice di primo grado che aveva accertato l'insussistenza della pretesa creditoria dell'Inps nei confronti di Maggi Domenico, derivante dal preteso obbligo del predetto di iscrizione alla Gestione separata quale ingegnere svolgente attività di lavoro subordinato; la Corte riteneva rilevante, ai fini del computo della prescrizione, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 27950/2018), il momento in cui i contributi dovevano essere corrisposti e, trattandosi di contributi per l'anno 2008, il giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi (16 giugno 2009), sicché la lettera pervenuta alla ricorrente il 17 giugno 2014 risultava successiva, sia pure per un giorno, alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di unico motivo; resiste Maggi Domenico con controricorso; entrambe le parti hanno prodotto memorie; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Motivazione

con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c. dell'art. 2 c. 26 -31 1.335/1995 dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del DPCM 4/6/2019, per non essere stato considerato che il termine per il versamento dei contributi era stato prorogato al 1/7/2009, rilevando che lo slittamento del termine determina la tempestività dell'atto interruttivo;

considerato che analoghe questioni implicanti la rilevanza, in materia di contributi, del differimento del termine per effettuare il versamento, ai fini della maturazione della prescrizione contributiva (sia pure prospettata con riferimento allo slittamento del termine di pagamento dei contributi relativi all'anno 2010 con il D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2011), è stata ritenuta, da questa Corte, di valore nomofilattico e, di conseguenza, rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis, ult.co . cod. proc.civ. (v. Cass., sez.VI, nr. 7609 del 2020, 16582 del 2020);

che medesima statuizione va assunta in relazione alla presente causa, che va, pertanto, rimessa alla quarta sezione;

PQM

La Corte rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nell'adunanza camerale dell'8.9.2020


 

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