REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo
all’udienza di discussione del 23 novembre 2020 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., provvedendo al deposito ai sensi dell’art. 83 c. 7 lett. H) D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1362/19 R.G. Sez. Lavoro, promossa
L. T. A., elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n. 28 presso lo studio dell’avv. Gennaro Esposito;
ricorrente
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale Per La Previdenza Sociale (cf: 80078750587), in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall’avv. Riccardo Vagliasindi, elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali di Catania, piazza della Repubblica n, 26;
resistente
Avente ad oggetto: pretesa contributiva da iscrizione alla gestione separata.
All’udienza di discussione del 23 novembre 2020, sulle conclusioni precisate dalle parti, come specificate in atti, la causa era decisa tramite sentenza contestuale, provvedendo al deposito ai sensi dell’art. 83 c. 7 lett. H) D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 30 marzo 2016, il ricorrente in epigrafe ricorreva avverso l’avviso di addebito n. 593 2018 0011548941, notificato in data 21.01.2019, da parte dell’INPS di Catania, con il quale veniva richiesto complessivamente il pagamento di €. 1.305,50 relativamente a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata: Liberi professionisti, con riferimento al periodo dal 01/2011 – al 12/2011, comprensiva di somme aggiuntive e oneri di riscossione e ne chiede l'annullamento per i seguenti; tale pretesa sarebbe stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dall’istituto sul reddito autonomo derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni, prodotto e dichiarato per l’anno 2011 e non assoggettato, a parere dell’ente impositore, a contribuzione obbligatoria a favore di altro Ente o Cassa professionali; che pertanto il ricorrente depositava ricorso amministrativo, contestando la fondatezza della pretesa, trattandosi di ipotesi di intervenuta prescrizione.
Pertanto, impugnava la nota Inps in questione, adducendo infondatezza della pretesa; intervenuta prescrizione; difetto di legittimazione dell’Inps; violazione delle norme sul procedimento.
Si costituiva regolarmente Inps, con propria comparsa di costituzione e di risposta, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone per l’effetto il rigetto.
All’udienza odierna, avendo le parti discusso la causa, essa, all’esito di camera di consiglio, veniva decisa con lettura del dispositivo e contestuale deposito della sentenza.

Motivazione

1.) L’Inps lamenta l’errata interpretazione, da parte del ricorrente, della normativa di riferimento ai fini dell’iscrizione alla gestione separata.
Rileva in proposito che, ai fini dell’esclusione di tale obbligo di iscrizione, ai sensi del comma 12 dell’art. 18 del d.l. n.98/2011, non è sufficiente il versamento alla Cassa di riferimento di qualunque tipologia di contributo - quale, nella specie quello integrativo, avente finalità esclusivamente solidaristica e non assicurativo-previdenziale - occorrendo piuttosto il versamento del contributo soggettivo minimo, previsto ai fini pensionistici in via ordinaria per gli iscritti alla CNPA.
Inps propone le proprie difese in merito alla eccepita prescrizione, assumendo doversi tenere conto, quale dies a quo del relativo termine, il momento ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di dichiarazione omessa o infedele, il momento in cui l’Inps, per sua iniziativa o a seguito di accertamento dell’Agenzia delle entrate, venga a conoscenza dell’imponibile a fini contributivi.
La questioni oggetto del mezzo di impugnazione sono state risolte dalla Corte di Cassazione con varie pronunce (a partire da Cass. n. 32166 - 32167 del 12.12.2018, sino, più recentemente, a Cass. n. 3799/2019, Cass. n. 4608/2019), tutte convergenti in senso sostanzialmente conforme alle tesi dell’Istituto previdenziale.
A tale orientamento del giudice di legittimità questo giudice intende prestare adesione, non ravvisando idonee ragioni per disattenderlo.
In sintesi, con i citati arresti, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:
a) con la creazione, da parte della l. n. 335 del 1995, della nuova gestione separata, il legislatore ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione (S.U. n. 3240 del 2010);
b) l’art. 2, comma 26, di detta legge 335/1995 assoggetta alla gestione separata due tipologie di lavoro autonomo, entrambe identificate dalla disciplina fiscale dei relativi redditi (l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività - arti e professioni - di cui all’art. 49, comma 1, TUIR nel testo all’epoca vigente, oggi art. 53 co. 1; nonchè le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 49, co. 2, lett. a TUIR, oggi art. 50 co. 1 lett. c-bis); ciò induce a ritenere che l’obbligazione contributiva è basata sulla mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante solo se inferiore alla soglia di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. 326/2003 (Cass. 32166/2018);
c) detto art. 2, comma 26, l. cit. è in linea col principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie, poiché l'articolo 18, comma 12, della l. n. 98/2011 ne ha chiarito l'interpretazione nel senso - fatto proprio dalla Cassazione in tutti gli arresti sopra richiamati - che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, come chiarita dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. 3913 del 2019);
d) per tale ragione, la contribuzione integrativa dovuta alla Cassa privata in ragione della mera iscrizione all’albo, che ha solo una funzione solidaristica, ma non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS;
e) è del resto priva di fondamento la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele - improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione - per effetto dell’attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati, con il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione della assicurazione obbligatoria senza il concorso finanziario dello Stato; difatti, con il nuovo assetto costituzionale, la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele (sent. n. 32166 del 2018 cit.).

3.) Dovendosi pertanto disattendere le ragioni del ricorso nel merito, va esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo, riproposta anche nelle memorie conclusive e nella discussione finale.
L’eccezione è fondata.
Deve darsi atto che, per principio ormai consolidato del giudice di legittimità, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.
Non rilevano, a tali fini, pertanto, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l'atto, eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (in termini, Cass. n. 13463/2017, n. 19640/2018, n. 27950/2018).

In proposito vale pertanto la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n.241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Applicati detti principi al caso di specie e considerato che per l’anno di imposta 2011 il versamento del saldo era fissato al 9.7.2012 ai sensi del D.P.C.M. del 12 giugno 2012 che così stabilisce per i titolari di partita iva che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli studi di settore (a prescindere dalla concreta applicazione), quale appunto il ricorrente.
Nel caso in oggetto la prima richiesta di pagamento da parte dell’ente risulta pervenuta al ricorrente in data 29/08/2017, mediante la notifica di una comunicazione di una nota Inps, quando ormai il termine quinquennale era prescritto a far tempo dal 9.7.2012.
Per questa ragione vanno dichiarati prescritti i contributi previdenziali richiesti con l’avviso impugnato e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Tenuto conto dell’esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali in ordine alle questioni trattate - anche con riferimento alla data di decorrenza della prescrizione - prima dell’intervento della Corte di legittimità, soccorrono idonei motivi atti a compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta, così statuisce:
DICHIARA prescritti i contributi richiesti e per l’effetto ANNULLA gli atti impugnati;
COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 23 novembre 2020
Il Giudice
Dott. Antonino A. M. Milazzo


 

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