REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Dispositivo di sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D’Ingianna nel proc.n. 2936 / 2020 rg ,
sul ricorso depositato il 27/07/2020
proposto da Z. F. ( avv. TACCONE GIOVANNI )
nei confronti di INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE che agisce in proprio e, ai sensi dell’art. 13 legge n. 448/98, nonché quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.a., rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Capurso ) e di Agenzia delle Entrate Riscossione ( avv. Francesca Iacoe)
dato atto che in data odierna è stata tenuta l’udienza cd. “cartolare” secondo le modalità previste dal Decreto legge n.34 del 2020 convertito , con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020;
visto in particolare l’art. 221 D.L. cit. come convertito con modificazioni;
visto l’art 23 del D.L. n.137 del 2020 ;
visto l’art.16 del d.l. n. 228 /2021 che ha prorogato l’applicazione di alcune disposizioni dell’art. 221 cit. e dell’art. 23 cit. fino al 31 dicembre 2022 ;
che la trattazione scritta della causa è stata comunicata alle parti già costituite;
che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ADER , così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all’avviso di addebito contestato e annulla l’iscrizione ipotecaria impugnata nella parte ad esso relativa .
Condanna le parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e SCCI spa,in solido , al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 1900, 00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti , il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza , per quanto di competenza , in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti.

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Dichiararsi prescritte le pretese di cui all’avviso di addebito impugnato.
Parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso il carico contributivo previdenziale portato dalla iscrizione ipotecaria N. 22550/1518 e dal sotteso avviso di addebito per il quale viene proposta la richiesta giudiziale: - N. 394 2011 2000484721 000; con cui l’allora Equitalia Sud Spa ora Agenzia delle Entrate - Riscossione (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi ed anche processuali di Equitalia Servizi di Riscossione Spa e Equitalia Sud Spa), ha in carico l’importo complessivo di €uro 5.830,58 (somma risultante dall’importo dell’avviso di addebito sotteso all’ipoteca ed oggetto di domanda giudiziale) .
che aveva ricevuto la notificazione da parte dell’allora Equitalia Sud Spa ora Agenzia delle Entrate – Riscossione della iscrizione ipotecaria N. 22550/1518 richiamante il seguente avviso di addebito che porta debiti ricadenti nella competenza per materia e territorio dell’On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per il quale viene proposta la domanda giudiziale:
1) 394 2011 2000484721 000 notificato il 10.10.2011 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2010, gestione datore di lavoro in
agricoltura, in carico presso la sede INPS di Reggio Calabria.

L’INPS come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda .
L’A.E.R. -Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e contestava la domanda.

Motivazione

Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
Interesse ad agire
L’interesse ad agire sussiste per l’accertamento della prescrizione, peraltro avendo ricevuto l’iscrizione ipotecaria e anche avvalorato ancora dalla resistenza in giudizio degli Enti.
L’interesse ad agire – che deve essere presente fino al momento della decisione – può anche sopravvenire nel corso del giudizio ( in tale senso Cass.n. 12283 del 2009 ) .

Sul punto pur dandosi atto che di recente è stata emessa una serie di pronunce da parte della Corte di Cassazione che escluderebbero l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l’Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass –sesta sez sentt. Numeri N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19) tuttavia si tratta di un orientamento ancora non consolidato nel tempo e peraltro di segno contrario alle pronunce di Cass sez VI n. 10809 /17 e n. 29174/17 che invece avevano confermato l’interesse meritevole ad un accertamento della prescrizione in sede di contestazione all’estratto di ruolo , dopo la notifica della cartella .
In senso analogo Cass 14192/21. Più di recente nella sentenza di CASS sez lav. 29294 /19 dopo essere stato ripercorso lo stratificarsi di arresti giurisprudenziali sulla questione di ammissibilità della contestazione in giudizio dell’estratto di ruolo per far valere la prescrizione formatasi dopo la notifica della cartella ( o dell’avviso di addebito ), ha concluso che la contestazione da parte dell’Inps costituiva la condizione di interesse ad agire ( analogamente per l’ammissibilità dell’azione a far valere la prescrizione in via di azione Cass civ. sez VI ord 3990/20).
Ciò posto pertanto allo stato anche in ragione proprio del fatto che in questa sede da parte dell’ente impositore – a prescindere se l’azione sia stata preceduta o meno dalla richiesta di sgravio – è mancata ogni attività di sgravio in sede di autotutela ( circostanza che appare richiamata dalla Suprema Corte come escludente l’interesse ad agire ) , appare più corretto ritenere sussistere l’interesse ad agire per l’accertamento sulla obbligazione contributiva
Va per completezza osservato che, in ogni caso, non appare applicabile , ratione temporis, la normativa sopravvenuta di cui all’ "Art. 3 -bis ( Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo )" - introdotto dalla legge 215/2021, in sede di conversione del d.l 146/2021, in vigore dal 21 dicembre 2021- in forza del quale <
La norma infatti non è corredata da elementi testuali volti a conferire natura interpretativa né di portata innovativa con efficacia retroattiva .

Pertanto in assenza di riferimenti puntuali anche ai processi pendenti, deve prevalere il principio che la nuova norma ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum.”

PRESCRIZIONE
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall’'articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L’INPS produce prova solo della notifica dell’avviso di addebito .
Parte ricorrente ammette la notifica dell’avviso di addebito il 10.10.2011 e la data di iscrizione ipotecaria del 22.12.2014 .
Per il resto ADER produce prova della notifica di CPI nell’agosto 2013 ,intimazione nel 2013 e la comunicazione preventiva di fermo il 27.11. 2014
La sospensione da parte dell’Inps del carico non può aver effetti di precludere il corso della prescrizione perché non è materia su cui disporre da parte di un ente .
La pretesa contributiva è dunque prescritta essendo decorsi , dopo l’ultimo atto interruttivo, cinque anni.

SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza finale a carico di entrambi i resistenti sia dunque dell’ADER ( avendo il precedente agente della riscossione responsabilità nella maturata prescrizione )sia comunque a carico dell’Inps ( ente creditore ) che è il titolare del credito e dunque con potere dispositivo su di esso verso la parte ricorrente sicchè risponde in giudizio ed è
legittimato passivo sul merito( per la legittimazione passiva sul merito anche di recente Cass. 4371/19) e nella regolazione delle spese di lite quantomeno per il principio di causalità («l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi»; conf., tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 agosto 2001 n. 10911; Sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20335; Sez. 2, 26 gennaio 2006 n. 1513; Sez. 3, 27 novembre 2006 n. 25141; Sez. 2, 8 giugno 2007n. 13430; Sez. 3, 15 luglio 2008 n. 19456; Sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7625; Sez. 6-L, 30 marzo 2011 n. 7307 e da ultimo in tema Cass civ .3438 del 2016 , e proprio in tema di giudizio sulla contribuzione Cass Civile Ord. Sez. 6 Num. 11773 Anno 2020;
In via generale si richiama il seguente principio < , ai fini della condanna alle spese, rileva esclusivamente la qualità dell'Istituto di parte necessaria del processo (in tal senso v. da ult. Cass. n.
28450 del 2019), trovando la condanna giustificazione nel fatto obbiettivo della soccombenza e prescindendo dal comportamento processuale di resistenza attiva o meno del soccombente verso la parte vittoriosa (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 2412 del 1962);> cosi cass Civile Ord. Sez. L Num. 26265 Anno 2020.
si comunichi
Reggio di Calabria 25.1.2022
IL GIUDICE
dott. Arturo D’Ingianna
Firmato Da: D'INGIANNA ARTURO


 

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