REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di TORINO Sezione 06, riunita in udienza il 11/10/2021 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
GURGONE VINCENZO, Giudice
in data 11/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1351/2019 depositato il 24/09/2019
proposto da
M. L.
Difeso da
Emanuele Mugnaini - MGNMNL78E16L219T
Alexandra Verina Maria Marzano - MRZLND78E71L219P
ed elettivamente domiciliato presso emanuele.mugnaini@odcec.torino.legalmail.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
(omissis)

Svolgimento del processo

Con tempestivo ricorso il signor M. L. proponeva impugnazione avverso gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi nn. 1108420190003301/001, 1108420190003316/001, 1108420190003311/001, 1108420190003317/001 nonché avverso gli atti posti a fondamento dei relativi estratti di ruolo e, in particolare, avverso le cartelle nn. 11020130007513764000, 11020140015150158000, 11020140038062126000, 11020140051095163000, 11020140062608159000, 11020150005194487000, 11020150015957019000, 11020150033135735000, 11020150046740322000, 11020150051377479000, 11020160038482612000, 11020170001545015000, 11020170010691056000, 11020180009339408000, 11020180009339509000, 11020180013684831000, 11020190010762788000, 11020190017857880000, nonché avverso gli avvisi di addebito nn. 41020130000743658000, 41020130011271258000, 41020140003419415000, 41020140009189253000, 41020150004132763000, 41020150010139755000, 41020160003278055000, 41020160011074687000, 41020170005679155000, 41020170012448747000, 41020180001675787000, 41020180016483718000, 41020180016914144000, e gli avvisi di accertamento n. T7E012302886/2017 e n. T7E012304527/2018 - e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Torino per ivi sentirne pronunciare l’annullamento.
Lamenta il ricorrente l’illegittimità degli atti di pignoramento presso terzi impugnati posto che gli stessi sarebbero privi di qualsivoglia motivazione, anche in ordine al tasso di interessi applicato, e sarebbero stati emessi a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali e accertamenti esecutivi mai notificati. In particolare, il contribuente deduce la nullità degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi per inesistenza giuridica o nullità della notifica degli atti presupposto (cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento) in violazione dell’art. 50, DPR 602/73, dell’art. 60, DPR 600/73, dell’art. 29, comma 1, D.L. 78/2010, nonché dell’art. 6, c. 1, L. 212/2000.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito 41020130000743658000, 41020130011271258000, 41020140003419415000, 41020140009189253000, 41020150004132763000, 41020150010139755000, 41020160003278055000, 41020160011074687000, 41020170005679155000, 41020170012448747000, 41020180001675787000, 41020180016483718000, 41020180016914144000, in quanto emessi dall’Inps e non rientranti, quindi, tra gli atti appartenenti alla giurisdizione tributaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 D. Lgs. 546/1992. Nel merito, contestava il presunto vizio di motivazione ed eccepiva l’avvenuta notificazione di tutti gli atti prodromici al pignoramento, come attestato dagli estratti ruolo prodotti.

In data 21/1/2020 interveniva volontariamente in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, limitatamente agli atti impugnati veicolanti crediti erariali di sua competenza (più specificatamente le cartelle nn. 110 2014 0051095163000; 110 2014 0062608159000; 110 2015 0015957019000; 110 2015 0046740322000; 110 2016 0038482612000; 110 2017 0010691056000; 110 2018 0009339408000; 110 2018 0013684831000; 110 2019 0010762788000) e agli avvisi di accertamento esecutivi n. T7E012302886/2017 e n. T7E012304527/2018. In relazione a tutti questi atti l’Ufficio eccepiva l’intervenuta regolare notificazione e la conseguente definitività degli stessi per mancata impugnazione.
Concludeva, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti predetti, in quanto tardivo ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 546/92

Il ricorrente replicava con memoria illustrativa nella quale dichiarava di non accettare il contraddittorio nei confronti della Direzione Provinciale 1 di Torino, contestando l’ammissibilità dell’intervento volontario svolto per violazione dell’art. 23 comma 3 D.Lgs 546/92 che subordinerebbe la presenza in giudizio dell’Ufficio alla chiamata in causa da parte dell’Ente Riscossione.
All’udienza dell’11/10/2021 la Commissione si riservava di decidere e, a scioglimento della riserva, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

Motivazione

Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Commissione in relazione agli avvisi di addebito 41020130000743658000, 41020130011271258000, 41020140003419415000,
41020140009189253000, 41020150004132763000, 41020150010139755000, 41020160003278055000, 41020160011074687000, 41020170005679155000, 41020170012448747000, 41020180001675787000, 41020180016483718000, 41020180016914144000.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 D. Lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nel caso di specie, come documentato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (all. 5 fascicolo Agenzia delle Entrate – Riscossione) anche a seguito di ordinanza di questa Commissione, gli avvisi di addebito sopra elencati sono relativi a Contributi previdenziali emessi dall’I.N.P.S. – sede di Torino, la cui impugnazione avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice Ordinario.

Sempre preliminarmente va esaminata l’eccezione di illegittimità dell’intervento volontario dell’Ufficio sollevata dal ricorrente in relazione al combinato disposto di cui all’art. 23, co. 3 – D. Lgs. n. 546/92 ed all’art. 39 – D. Lgs. n. 112/99.
Rileva questa Commissione che l’atto di intervento è consentito soltanto alle parti private e non anche alla parte pubblica, come emerge, implicitamente, dall’art. 14 del Dlgs 546/92, formulato in ottemperanza della legge delega n. 413/1991, la quale richiedeva la “previsione e disciplina dell’intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell’atto impugnato possono essere parti nel rapporto tributario controverso.”
D’altro lato, si osserva che ammettere la possibilità alla parte pubblica resistente di effettuare un intervento volontario, costituirebbe un modo per aggirare la norma ex art. 39 del Dlg 112/99 che impone a pena di decadenza la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario. Consentire l’intervento volontario dell’ente impositore, non chiamato in causa nei modi e nei tempi previsti, sanerebbe un’omissione del concessionario, inerte in fase di costituzione e renderebbe vaga la norma prevista dal legislatore.
Poiché il concessionario nel proprio atto di costituzione non ha dichiarato di voler citare il terzo in giudizio e, ai sensi dell’art. 106 del cpc, di voler chiedere e ottenere l’autorizzazione alla chiamata del terzo Ente impositore, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino 1 deve dichiararsi inammissibile. (Cass. 29798/2019).

Nel merito, il ricorso è, in minima parte, fondato.
In ordine alla dedotta nullità dell’atto di pignoramento per carenza di motivazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha correttamente indicato, con riferimento al loro numero, le cartelle di pagamento da cui deriva la pretesa tributaria, riportandone specificatamente gli estremi ed il contenuto anche con riferimento alla data di notifica e alla debenza intimata. Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta carenza di motivazione di queste ultime quali atti-presupposto per mancata indicazione del tasso di interesse applicato. Come ripetutamente affermato anche dalla Suprema Corte, infatti, con riguardo agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il tasso - determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi – deve ritenersi noto e conoscibile anche in relazione ai limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, perché fissati in elementi cronologici ben individuati (Cass. sent. 8613/2011); mentre, con riguardo agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione ha affermato che: "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. n. 26671/2009)
In ordine all’eccezione di mancata notifica delle cartelle, risulta agli atti che le stesse sono state tutte correttamente notificate. In primo luogo, va precisato che non sussiste un onere in capo all’ente della riscossione di produrre in giudizio la copia della cartella (cfr. Cass. ord. n. 3212 del 7/2/2017), mentre, d’altro canto, l’onere della prova, ai fini dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, deve ritenersi assolto ogni qualvolta risulti allegato alla relata di notifica l’estratto di ruolo e non l’originale della cartella stessa (Cass. sent. n. 6913 del 17/3/2017). Ciò in quanto l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6). Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè la copia della parte del ruolo
relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle Imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 del Cc. (cfr Cass. sent. 26244/2016 e 12888/2015).
Fatta questa indispensabile premessa, deve in particolare ritenersi provata in giudizio l’avvenuta notifica al signor L. delle seguenti cartelle:
- Cartella n. 110 2014 0051095163000, in data 17/11/2014;
- Cartella n. 110 2014 0062608159000, in data 02/03/2015;
- Cartella n. 110 2015 0015957019000, in data 11/06/2015;
- Cartella n. 110 2015 0046740322000, in data 03/01/2016;
- Cartella n. 110 2016 0038482612000, in data 12/10/2016;
- Cartella n. 110 2017 0010691056000, in data 24/03/2017;
- Cartella n. 110 2018 0009339408000, in data 09/02/2018;
- Cartella n. 110 2018 0013684831000, in data 09/03/2018;
- Cartella n. 110 2019 0010762788000, in data 25/01/2019.
Poiché nessuna delle suddette cartelle è stata impugnata entro il termine dei 60 giorni dalla data di notifica, le stesse si sono rese definitive: infatti, posto che le cartelle sono state tutte notificate tra il 17/11/2014 e il 25/01/2019, il ricorso avverso le stesse è tardivo in quanto presentato solo in data 23/09/2019, e quindi ben oltre i termini dettati dall’art. 21 DPR 546/92. Dalla regolare notificazione delle cartelle discende la definitività delle stesse anche con riguardo alla misura dei compensi - aggio spettante all’ente di esazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 112 del 1999 quale remunerazione per l’attività di riscossione coattiva.
Passando, nel dettaglio, alla disamina delle relate di notifica, la Commissione evidenzia che:
la cartella n. 11020130007513764000 è stata notificata in data 21/02/2013 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto a persona qualificatasi “addetto alla casa, ufficio o azienza”, che ha sottoscritto la relata di notifica; 11020140015150158000 è stata notificata in data 22/05/2014 ai sensi dell’art. 138 C.P.C., mediante consegna dell’atto a mani proprie del contribuente che ha sottoscritto la relata di notifica; 11020140038062126000 è stata notificata in data 01/08/2014 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto al Sig. Davide Maifredi, qualificatasi “nipote”, che ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689125176035, spedita il 05/08/2014, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto; 11020140051095163000 è stata notificata in data 17/11/2014 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto alla Sig.ra L. L., qualificatasi “nipote”, che ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689133128988, spedita il 17/11/2014, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto; 11020140062608159000 è stata notificata in data 02/03/2015 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto alla Sig.ra L. L., qualificatasi “nipote”, che ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689169538710, spedita il 03/03/2015, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto; 11020150005194487000 è stata notificata in data 17/03/2015 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto al Sig. L. E., qualificatasi “fratello”, che
ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689135613684, spedita il 18/03/2015, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto; 11020150015957019000 è stata notificata in data 11/06/2015 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto al Sig. E. A., qualificatasi “nipote”, che ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689192825841, spedita il 12/06/2015, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto; 11020150033135735000 è stata notificata in data 07/10/2015 ai sensi dell’art. 138 C.P.C., mediante consegna dell’atto a mani proprie del contribuente che ha sottoscritto la relata di notifica; 11020150046740322000 è stata notificata in data 13/01/2016 ai sensi dell’art. 139 C. P.C., mediante consegna dell’atto alla Sig.ra L. L., qualificatasi “nipote”, che ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689222211078, spedita il 19/01/2016, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto; 11020150051377479000 è stata notificata in data 12/02/2016 ai sensi dell’art. 139 C.P.C., mediante consegna dell’atto al Sig. R. A., qualificatosi “zio”, che ha sottoscritto la relata di notifica; con la raccomandata n. 689284516181, spedita il 18/02/2016, si è data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto.
Il ricorrente ha contestato la regolarità del procedimento di notificazione evidenziando che, dalla documentazione prodotta, non sarebbe possibile evincere, nei casi in cui la notifica non è avvenuta direttamente a mani del destinatario, l’esito della raccomandata “informativa” inviata dall’Agente della Riscossione. Rileva la Commissione che la censura non coglie nel segno, in quanto l’art. 139, IV comma c.p.c. e l’art. 7 u.c. L. 890/1982 prevedono, in caso di assenza del destinatario (a differenza dell’art. 140 c.p.c. e dell’art 8 L. 890/1982, ai quali si riferisce la pronuncia Cass. S.S.U.U. 10012/2021 citata dal ricorrente), il solo invio della raccomandata “semplice” e non anche la prova del suo ricevimento, proprio perché l’atto viene consegnato a “persona diversa” il cui rapporto con il notificando il legislatore ha riconosciuto come astrattamente idoneo al fine della conoscenza della notificazione dell’atto (cfr. pag. 12 sent. 10012/2021).
Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla irregolarità della notificazione delle cartelle n.11020160038482612000, n. 11020170001545015000, n. 11020170010691056000, n.
11020180009339408000, n. 11020180009339509000, n. 11020180013684831000, n.11020190010762788000 e n. 11020190017857880000 mediante consegna alla casella di posta elettronica certificata M.@PEC.IT, indirizzo risultante dalla visura camerale del contribuente. Il contribuente, infatti, non ha assolto all’onere posto a suo carico di dimostrare che gli indirizzi utilizzati dall’Agente della Riscossione per la notifica degli atti non compaiono in nessuno dei registri PEC consultabili per verificare la provenienza dell’atto (elenco Reginde, pagina ufficiale del sito internet di Agenzia delle Entrate Riscossione, pagina della CCIA, di INDICEPA). In mancanza di tale rigorosa dimostrazione la censura non può essere accolta.
Di contro, il ricorso trova in minima parte ragione di accoglimento relativamente all’eccezione relativa alla mancata prova, da parte dell’Agenzia delle Entrate DP 1 di Torino, della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi n. T7E012302886/2017 e n. T7E012304527/2018, prodromici rispetto agli atti di pignoramento presso terzi, essendo precluso a questa Commissione - per la inammissibilità dell’intervento volontario – l’esame dei documenti sub. n. 3 e n. 4 prodotti nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate di Torino
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico del ricorrente ed in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, come da dispositivo, dovendosi invece compensare con la Direzione Provinciale 1 di Torino, stante la relativa novità della questione preliminare di natura processuale decisa.

PQM

A scioglimento della riserva, la Commissione, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito 41020130000743658000, 41020130011271258000, 41020140003419415000, 41020140009189253000, 41020150004132763000, 41020150010139755000, 41020160003278055000, 41020160011074687000, 41020170005679155000, 41020170012448747000, 41020180001675787000, 41020180016483718000, 41020180016914144000.
Dichiara inammissibile l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino
Nel merito, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli avvisi di accertamento n. T7E012302886/2017 e n. T7E012304527/2018.
Conferma nel resto.
Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite che liquida in E. 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa interamente le spese con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino.


Scarica copia del provvedimento: Testo della sentenza

 

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