REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Lilia Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5 generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020,
vertente
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) in persona del Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12 presso lo studio dell’avv. GALLO VINCENZO che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
APPELLANTE
e
F. M., elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC) alla Via Madama Lena n. 37,, presso lo studio dell’avv. MALAVENDA MICHELE che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in primo grado;
APPELLATO
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rapp.te pro tempore
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 245 del 04.06.2019 del Giudice di Pace di Locri
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

M. F. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Locri avverso la cartella di pagamento n. 09420180016395814000, con la quale gli era stato intimato il pagamento, entro 60 giorni, della somma totale di € 7.076,35, comprensiva dei compensi della riscossione, maggiorazioni ex art. 27 della L. n. 689/81, nonché interessi di mora, in relazione all’omesso pagamento di sanzioni per violazioni di cui alla legge n. 386/1990.
L’opposizione era affidata ai seguenti motivi: “1.inesistenza giuridica dei titoli – omessa notifica di prodromici verbali – violazione dell’art. 8 bis legge n. 386/90, 2. nullita’ e/o illegittimita’ della cartella di pagamento – omessa e/o irrituale firmato da: notifica dell’ordinanza di ingiunzione, 3. violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1 della l. n.212/2000 – difetto di motivazione, 4. illegittimita’ della maggiorazione applicata ai sensi dell’art. 27 della l. n. 689/81”.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta, mentre, al contrario la Prefettura di Reggio Calabra rimaneva contumace.
La causa, iscritta a ruolo con RG n. 1625/2018, veniva decisa con sentenza n. 245 del 04.06.2019, con la quale il Giudice di Pace, accogliendo la domanda del ricorrente, dichiarava l’inefficacia della cartella di pagamento 09420180016395814000.

Avverso siffatta sentenza insorgeva l’Agenzia delle Entrate-riscossione chiedendo la riforma della sentenza nel punto in cui era stato disposto l’annullamento della cartella di pagamento 09420180016395814000 in quanto non recante l’indicazione del responsabile del procedimento in violazione dell’art. 7 L 212/2000 e dell’art. 5 L 241/1990, dichiarando, invece, la sussistenza dell’indicazione di che trattasi, così come previsto dalla normativa di riferimento con conseguente conferma della validità della cartella opposta.
Si costituiva in giudizio M. F. reiterando i motivi di opposizione già proposti in primo grado. Anche in appello rimaneva contumace la Prefettura di Reggio Calabria.

Motivazione

Preliminarmente, va ritenuta validamente costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione sebbene assistita da difensore del libero foro.
Va rammentato che ai sensi dell’art. 1, comma 8 D.L. n. 193/2016 “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa….”;
L’art. 1, comma 8 del decreto-legge istitutivo dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, dunque, contiene una norma speciale, secondo cui l’ente “può avvalersi” della rappresentanza di avvocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5”. Ciò significa che, a differenza di quanto stabilito dall’art. 43 del regio decreto sull’Avvocatura dello Stato, per il contenzioso dell’Agenzia delle entrate - Riscossione il conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro non è subordinato all’adozione di apposita motivata delibera, riguardante il caso specifico, da sottoporre agli organi di vigilanza, essendo, invece, sufficiente che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione definisca, in atti di carattere generale, gli specifici criteri da utilizzare per individuare i casi in cui l’ente potrà avvalersi della rappresentanza dei professionisti in questione. Ad avviso del Giudicante, è evidente il carattere speciale della disposizione contenuta nel D.L. n. 193/2016, rispetto a quella generale più antica. In sostanza, secondo la disciplina più recente, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, in base a un’intesa generale con essa, oppure di professionisti del libero foro, ancora una volta in base a un atto di carattere generale, che individua in via preventiva i casi in cui il
patrocinio privato è ammesso.
Nel caso di specie, il protocollo d’intesa stipulato il 22 giugno 2017 fra l’Avvocatura dello Stato e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione (depositato agli atti del giudizio) al punto 3.4.2 che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a:
_ liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello);
_ liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello;
_ liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
Inoltre l’art. 4 del Regolamento di amministrazione dell’Ente Agenzia Entrate Riscossione, deliberato dal Comitato di Gestione del 26 marzo 2018, e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, il 19 maggio 2018, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999, rubricato “Controllo e patrocinio legale” dispone che: “Art. 4 (Controllo e patrocinio legale) 1. L’Ente è sottoposto al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. L’Ente si avvale, ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall’articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l’Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione. 3. L’Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l’Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente mediante dipendenti delegati”.
Si richiama inoltre la pronuncia n. 30008 del 2019, delle Sezioni Unite della Cassazione, che, ai sensi dell’art. 363 comma III c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto, condiviso dal Tribunale:
“Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Deve dunque, concludersi nel senso della validità della costituzione di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Orbene, va condiviso il rilievo dell’appellante in ordine all’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui annulla la cartella di pagamento in ragione dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento. Invero, in disparte ogni rilievo sulle conseguenze dell’omessa menzione del dato de quo nella cartella di pagamento, l’indicazione in questione risulta chiaramente presente nella cartella di che trattasi, leggendosi nel documento versato in atti dal M. che “il responsabile del procedimento di emissione e di notifica di questa cartella è Paolo Chiaratti”.

Tuttavia, essendo state riproposte da M. F. con la comparsa di risposta in appello le censure avverso la cartella di pagamento formulare con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e non esaminate dal Giudice di prime cure, in quanto rimaste assorbite, le stesse vanno esaminate in questa sede (si veda sul punto Cassazione civile, SS.UU., sentenza 21/03/2019 n° 7940 secondo cui le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza dal momento che nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite).

Assorbente è la censura afferente la mancata notifica degli atti prodromici, avendo M. allegato di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di contestazione di violazione di cui all’art. 2 comma 1 della Legge n. 386/1990, sottesi alla cartella impugnata. A fronte di tali eccezioni le controparti non hanno dato prova della ritualità delle notifiche a dei verbali in questione, la cui mancata prova rende priva di titolo la cartella gravata.
Né con riferimento a siffatta censura può trovare accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione. Anche quando viene contestata la legittimità del titolo su cui si fonda la riscossione per l’assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione, sussiste legittimazione passiva del concessionario che è pur sempre il soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell'opposizione, sicché ad esso va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’azione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.
La Suprema Corte ha precisato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, “la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. 12385/13; Cass. 15900/17).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa anche quando l’impugnazione è riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (per es. Cass. 2570/17; Cass. 12617/17).
Alla luce di quanto fin qui detto, sebbene debba essere riformata la motivazione della sentenza di primo grado, il gravame va rigettato, dovendo trovare conferma l’annullamento della cartella.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria e riduzione alla metà dei compensi previsti per le altre fasi, stante la non complessità delle questioni trattate e l’attività processuale concretamente svolta.
La proposizione dell’appello in tempo posteriore al 30.1.13 rende applicabile l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a mente del quale quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis; la stessa norma prevede, al suo secondo periodo, che il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

PQM

Il Tribunale, pronunciando in grado di appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 245/2019 del 12.02.2019;
- condanna l’appellante e la Prefettura di Reggio Calabria, in solido tra loro, al pagamento in favore di M. V. delle spese legali relative al presente grado di giudizio liquidate in euro 1.618,00, oltre accessori come per legge;
- ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto d’appello, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri il 22/09/2021.
il Giudice
Dott.ssa Lilia Marra
Depositata in data 22.09.2021


 

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