Il danno da cinestesi lavorativa è quel danno in conseguenza del quale il soggetto leso nello svolgere le medesime attività cui attendeva prima dell’evento dannoso, è costretto a sopportare maggiori sforzi e a subire una più grave usura.
Trattasi di una voce di danno non patrimoniale che incide sulla capacità lavorativa generica e che non dà origine ad un danno patrimoniale.

Infatti, detta voce di danno, rispetto al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, non incide sul patrimonio del soggetto danneggiato, il quale pur continuando a percepire i medesimi redditi da lavoro antecedenti al fatto dannoso, subisce i disagi di una maggiore fatica nel compiere le medesime azioni proprie di una ben specifica attività lavorativa.

Riportiamo di seguito alcuni principi consolidatisi un maniera univoca nella giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

Cass. civ. Sez. III, 08/11/2007, n. 23293
Il danno da cenestesi lavorativa, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile come danno biologico.


Cass. civ. Sez. III, 24/03/2004, n. 5840
In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.
A tal fine il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24/02/2011, n. 4493
La maggiore usura, fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa (definite come danno da lesione della "cenestesi lavorativa") che non incidano sul reddito della persona offesa neppure nel senso di perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (cosiddetta perdita di chance), ma comportino soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro o quelle prevedibili per il futuro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, vanno invece liquidate come danno alla salute (ex multis. Cass., nn. 2311/07).

Cass. civ. Sez. III, 02/02/2007, n. 2311
In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica (per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle chances lavorative), costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Ne consegue che il giudice è tenuto a "personalizzare" il danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21/06/2012, n. 10321
Il danno da lesione della cenestesi lavorativa come la maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, può essere risarcito (come danno alla salute) in quanto il danneggiato abbia proseguito l'attività lavorativa e quindi sofferto del maggiore onere-sacrificio nel suo espletamento.



La liquidazione di detto danno va richiesta e documentata nella forma della personalizzazione del danno non patrimoniale. Secondo parte della giurisprudenza detta personalizzazione si effettua attraverso l’appesantimento del valore del punto percentuale di invalidità; tuttavia le pronunce più recenti parlano anche di un incremento percentuale del danno biologico complessivamente ottenuto sino a spingersi sino ad un incremento dei punti di invalidità permanente.

Ad ogni buon conto trattasi di un danno spesso “dimenticato” che tuttavia riceve pacifica tutela nelle aule dei nostri tribunali. L’onere della prova andrà assolto partendo da una base medico legale per poi potersi articolare anche attraverso il meccanismo giuridico delle presunzioni semplici valutabili dal giudici ex art. 2729 c.c.; laddove dal fatto noto della tipologia di lesione subita dall’attore di potrà risalire al fatto ignoto della maggiore fatica/usura dello stesso soggetto a compiere la medesima attività lavorativa.

Passiamo in rassegna alcuni scorci di motivazioni di sentenze di merito che indicano diversi parametri di liquidazione del danno da cinestesi lavorativa.

Trib. Torre Annunziata, Sent., 21/09/2013
«Reputa però il giudicante che nella fattispecie l'importo in oggetto vada incrementato nell'ottica di un'adeguata personalizzazione del danno, per i motivi che seguono.
Il giudice del merito è tenuto, a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati (Cass. sez. III, sentenza n. 11048 del 13 maggio 2009).
Ora la "ridotta capacità lavorativa specifica" non costituisce una voce di danno a sé stante ove si consideri che in astratto ogni lesione della salute può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito; 2) limitarla, con conseguente riduzione del reddito; 3) costringere il soggetto leso, per svolgerla, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.
I primi due casi, infatti, costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale mentre il terzo (c.d. danno da cenestesi lavorativa) integra una ipotesi di danno alla salute o biologico la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento ma dev'essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è, per l'appunto, la valutazione del danno alla salute (cfr Cassazione civile, sez. III, 27/06/2007, n. 14840: La "cenestesi lavorativa" non costituisce un'autonoma voce di lucro cessante ma impone di personalizzare con un adeguato aumento percentuale il risarcimento ordinariamente praticato del danno biologico corrispondente).
Quindi, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto presumibilmente di svolgerla, va risarcita ed è ricompresa nel solo danno biologico, che ingloba tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato.
Tuttavia, laddove a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione di una capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo, anche in prospettiva, ad una futura e certa riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale ulteriore (in materia, Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321 ; Corte di cassazione, Sezione III civile, 1 giugno-19 ottobre 2006 n. 22390; Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1230).
(…)In definitiva, nella fattispecie venendo in rilievo anche una rilevante, specifica e permanente riduzione della resistenza fisica allo specifico lavoro esercitato e, quindi, alle "chances" lavorative, tenendo conto della giovane età del D. al momento del fatto (37 anni), della gravità della lesione riportata, appare equo al giudicante procedere alla personalizzazione del danno biologico, come innanzi individuato, nella percentuale massima di aumento del 41%.»


App. Palermo Sez. III, Sent., 22/11/2013
«Nella fattispecie in esame si può certamente riconoscere al T. un turbamento psichico e morale in relazione alla tipologia di postumi invalidanti - tenuto conto della protratta sofferenza anche legata alla tipologia di lesioni riscontrate dal c.t.u. ed al tipo di intervento subito e considerato anche il pregiudizio di tipo estetico - e va anche tenuto conto di un maggior affaticamento ed un maggior dispendio fisico per svolgimento di attività di tipo manuale-pratico quale quella che deve ritenersi svolge il predetto (c.d. danno da cenestesi lavorativa, vedi Cass. n. 14840/2007) - e, quindi, della incidenza sulla "capacità lavorativa generica" (dovendosi precisare che in questa ultima ipotesi non si ha alcuna contrazione del reddito sicchè non è risarcibile alcun danno patrimoniale).
Nell' ottica di una personalizzazione del danno in questione, in considerazione dei pregiudizi dinamico-relazionali, della sofferenza morale e della incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica, oltre al liquidato danno biologico, può essere riconosciuta, in via equitativa, al suddetto una ulteriore somma del complessivo danno biologico, conformemente a quanto riconosciuto dal primo giudice.
E ciò, in difetto di ulteriori allegazioni e prove, trattandosi, in ogni caso, di danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato (secondo quanto chiarito nella citata pronunzia), non avendo parte appellante né indicato né comprovato elementi idonei a determinarne una maggiorazione in misura maggiore (33% ovvero 40%).
Su tali somme sono dovuti gli interessi cd. "compensativi" applicando un tasso non superiore a quello legale del periodo intercorrente tra il giorno del sinistro e quello attuale della liquidazione, non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della liquidazione, ma sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712\95.
Operata una liquidazione di tipo equitativo e tenuto conto della somma già corrisposta di Euro 16.007,37, può essere liquidato al T., a titolo di danno non patrimoniale, I' ulteriore importo complessivo di Euro 4.375,00 (comprensivo di rivalutazione ed interessi ad oggi)».


App. Roma Sez. IV, Sent., 24/09/2013
«Per quanto concerne il primo motivo di appello , relativo alla " mancata liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica " , esso è infondato ove si consideri che il primo Giudice ha già liquidato il " danno da cenestesi lavorativa", quale componente del danno biologico , innalzando alla percentuale del 25% il danno biologico da risarcire , quantificato dal CTU nella misura del 18%.
Sotto il profilo giuridico è opportuno ricordare la seguente massima del S.C. , pienamente condivisa da questo Collegio : " in tema di risarcimento del danno alla persona , sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito , mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa , che consiste nella maggiore usura , fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell' attività lavorativa , non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa ( c.d. perdita di chance ) , risolvendosi in una compromissione biologica dell' essenza dell' individuo , va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute. A tal fine il Giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità , ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso , " ( Cfr. Cass. Civ., Sezione III , 24/3/2004, n. 5840).
Nel caso di specie correttamente il Giudice ha ritenuto, sulla scorta della CTU , che le lesioni riportate dal M. a seguito del sinistro stradale de quo, non hanno precluso né contratto la sua capacità lavorativa, ma hanno soltanto reso più pesante ed usurante lo svolgimento della sua attività professionale , senza determinare contrazione di reddito».

Trib. Milano Sez. X, Sent., 24/10/2012
«Detto ciò, tenuto conto dell'età (22 anni) del danneggiato nel momento in cui cessò l'invalidità temporanea di 90 giorni (il 20.11.2007), della valutazione compiuta dalla consulente medico legale, condivisa da questo tribunale, secondo la quale, in conseguenza dell'infortunio del 20.8.2007, S. riportò un trauma contusivo della mano destra con frattura scomposta della base del I metacarpale, trauma distorsivo del ginocchio sinistro e trauma distruttivo del rachide cervicale; dei criteri legali di liquidazione del danno biologico, del fatto che, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale conseguente alle sentenze della Corte di Cassazione SU di novembre 2008 n.26972/75, deve procedersi ad una liquidazione unitaria del danno patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica, tenendo conto dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali e del debito risarcitorio, deve affermarsi che il danno subito da A.S. va liquidato come segue:
- Euro 9.793,19 per 7 punti percentuali di diminuzione permanente dell'integrità psicofisica;
- Euro 1.759,45 per l'invalidità temporanea ( 2 giorni di invalidità temporanea al 100% , 58 giorni di invalidità temporanea al 50%, 30 al 25%) il tutto in moneta attuale
- Euro 316,15 per spese mediche come riconosciuto dal Ctu da rivalutarsi in attuali Euro352,00.
Il danneggiato ha lamentato anche un danno alla capacità lavorativa generica e specifica di operaio. Occorre ricordare, con le massime della Corte di Cassazione che "la capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica sì associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno" (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289). Posto ciò, in fatto può riconoscersi in capo ad A.S., che alla data del fatto dannoso risultava assunto da pochi mesi come operaio generico (doc. 8), un danno alla capacità lavorativa generica in termini di maggiore usura lavorativa; il giudizio si fonda sulle conclusioni della Ctu medico legale nella parte in cui ha riconosciuto che nel caso in oggetto deve parlarsi "di danno in usura" cioè di una ricaduta negativa in termini di maggiore difficoltà a svolgere lavori manuali delle lesioni permanenti riportate da S.. Manca, invece, la prova della perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della retribuzione o di perdita dell'occupazione in seguito all'incidente e a causa delle lesioni riportate; la maggiore difficoltà nello svolgimento di mansioni manuali di operaio (cenestesi lavoretiva) si liquida in Euro 2310,53 somma che si accorda come massima percentuale di personalizzazione del danno biologico permanente ex art. 139 co 2 D.Lgs. n. 209 del 2005 , importo che ricomprende anche il dolore e la sofferenza per le lesioni subite (c.d. danno morale)».

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