Nella prassi quotidiana accade spesso che un contribuente, pur disconoscendo la ricezione di un atto o, comunque, pur ritenendo illegittima la pretesa da esso “veicolata”, si trovi a pagare al solo fine di non incorrere nel rischio di un’eventuale procedura esecutiva.
Accade, altrettanto spesso, però che l’eventuale ricorso avverso l’atto ritenuto illegittimo, presentato in un momento successivo al pagamento, ovvero alla richiesta di dilazione del debito, venga giudicato inammissibile sulla base della circostanza per cui avendo, il soggetto debitore, provveduto al pagamento (o alla presentazione dell’istanza di rateazione), implicitamente, si sarebbe realizzato il “riconoscimento del debito” di cui all’art. 2944 del codice civile.

In un simile scenario, particolare rilievo assume la sentenza n. 156/05/15, depositata solo pochi giorni fa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
I Giudici varesini, chiamati a decidere su fattispecie analoga a quella sopra illustrata, hanno affermato, in maniera pregevole, che “il pagamento della cartella non può considerarsi riconoscimento del debito, poiché tale atto non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi dello stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui.”.

Pertanto, secondo l’interpretazione dei predetti Giudici, il rapporto che si instaura tra contribuente ed agente della riscossione non è idoneo, di per sé, a “disporre” di un credito la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso, quale, appunto, l’ente titolare della pretesa impositiva (Agenzia delle Entrate, Regione, Comune..).
Ragion per cui “il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione di un tributo non può individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo”, ben potendo, tale pagamento, essere stato effettuato a soli scopi cautelativi.

La sentenza in rassegna, a parere di chi scrive, offre uno spunto molto interessante per tutti coloro, organi giudicanti compresi, che, non di rado, si trovano ad affrontare il dubbio se, appunto, il ricorso avverso un atto della riscossione debba, o meno, essere considerato ammissibile in presenza di un pagamento (totale o parziale), piuttosto che di una richiesta di un piano di rateazione, da parte del contribuente.
La risposta a tale quesito viene risolta, egregiamente, dal Collegio lombardo, il quale, spazzando via ogni eventuale perplessità, chiarisce, una volta per tutte, come in nessun caso il pagamento, integrale o rateizzato, della cartella esattoriale possa tradursi in un implicito riconoscimento del debito, non avendo lo stesso i requisiti essenziali a far si possa ritenersi configurata un’eventuale azione di ricognizione debitoria.

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