La Corte di Cassazione, con ordinanza n.9937/14 depositata in data 28 aprile, ha ribadito, in tema di notifica di atti a mezzo del servizio postale, il seguente costante indirizzo: "Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n.890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.".

In virtù del suddetto principio, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia, evidenziando che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stato notificato l'atto di appello al procuratore costituito in giudizio "non solo il cognome del ricevente non è facilmente decifrabile ma non risulta neppure la qualità della stessa che la abilita a ricevere l'atto."

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