>Ente condannato alle spese per mancato sgravio della cartella annullata con sentenza

La sentenza n.2977/21 del Tribunale di Cagliari ha ad oggetto una cartella, a titolo di sanzione amministrativa, emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla base di una Ordinanza Ingiunzione alla quale il contribuente aveva fatto opposizione e il cui relativo giudizio era giunto a conclusione dopo la notificazione della stessa cartella.
La sentenza emanata a definizione di tale giudizio aveva annullato l'Ordinanza ingiunzione sottesa all'atto esattoriale e non era stata appellata dal Ministero, con conseguente passaggio in giudicato.
Dopo circa una decina d'anni, nell'ambito di una verifica della propria situazione debitoria effettuata dal contribuente, è emerso che la relativa posizione debitoria era ancora iscritta a ruolo, nonostante la pronuncia giudiziaria e la definitività della stessa.
Il contribuente ha tentato di ottenere lo sgravio facendo richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi della Legge 228/12, allegando copia della predetta sentenza non essendo, quest'ultima, stata parte nel relativo giudizio.
Nel frattempo, stante il protrarsi dell'inerzia del Ministero e la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla richiesta di sgravio, il contribuente ha deciso di esperire l'azione di accertamento negativo della pretesa davanti al Tribunale di Cagliari notificando l'atto di citazione sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia al Ministero ope legis presso l'Avvocatura distrettuale di Cagliari.
A sostegno delle proprie ragioni, il contribuente ha evidenziato come l'iscrizione a ruolo non potesse essere mantenuta a fronte di una intervenuta causa di estinzione dell'asserito ''credito'', sentenza civile passata in giudicato che aveva disposto l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione presupposta alla predetta iscrizione.
In pendenza di giudizio, è stato notificato al contribuente il provvedimento di sgravio da parte del Ministero il quale si è costituito a ministero dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese con motivazioni pretestuose.
In particolare: dapprima sostenendo che la richiesta di sgravio è stata fatta all'Agente della Riscossione invece che all'Ente Creditore, successivamente affermando che la sentenza resa a definizione del giudizio relativo all'Ordinanza Ingiunzione sarebbe stata acquisita solo a seguito dell'istanza di sgravio in quanto allegata ad essa; infine, contestando l'interesse ad agire del contribuente per assenza di una azione esecutiva in corso.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto integralmente le difese di parte attorea per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali.
Infatti, se da una parte, a seguito dell'intervenuto sgravio poteva dirsi cessata la materia del contendere per quanto riguarda la pretesa impositiva, dall'altra il Tribunale ha ritenuto che il governo delle spese processuali dovesse essere effettuato secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ha evidenziato come, a fronte di una pronuncia giudiziale del 2012, né l'Ente Creditore, né l'Agente della Riscossione avessero provveduto allo sgravio, effettuato solo a seguito della richiesta avanzata dal contribuente e la notifica dell'atto di citazione.
L'Autorità Giudiziaria ha rilevato come la richiesta insoddisfatta in via amministrativa abbia giustificato l'interesse ad agire, ed ha rappresentato come ''non può pretendersi che colui che dieci anni prima ha ottenuto una pronuncia di annullamento dell'atto presupposto della iscrizione a ruolo debba attendere di essere ulteriormente compulsato dall'amministrazione per poter chiedere l'accertamento dell'illegittimo permanere dell'iscrizione a ruolo''.
Malgrado la resistenza in corso di giudizio dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero e l'Agenzia delle Entrate Riscossione – rimasta contumace - sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali.

Luisella Mameli

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