Pubblichiamo, su cortese segnalazione del Dott. Marco Nastasi, la sentenza n.3511/25/14 emessa dalla CTP di Milano con cui è stato deciso favorevolmente il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria a fronte di una richiesta di rimborso IVA presentata dal contribuente.

La tesi prospettata dall'Agenzia resistente, quella della decadenza della ricorrente a poter chiedere il rimborso poltre il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA, è stata integralmente rigettata.

E' infatti pacifico il principio, recentemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui: "Una volta che il diritto al rimborso del credito IVA sia stato esercitato con la compilazione del pertinente campo (quadro, rigo, colonna) della dichiarazione annuale (dichiarazione annuale IVA o Modello Unico), la successiva ulteriore richiesta di rimborso, pur formulata senza l'utilizzo del modello "VR", non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ."



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