Svolgimento del processo

La presente Sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione anche con riferimenti a precedenti conformi così come previsto dagli artt. 132 n.4 - 118 att. e.o.e. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 legge 69/2009.
Sintetim, la fattispecie è la sequente .....
Con relativo atto l'attore ha evocato in giudizio ali odierni convenuto per ivi sentir dichiarare l'illeqittimità dell'atto impugnato - estratto di ruolo del 28.01.2020 riferito alla cartella n.10020120002653376 (Ente impositore Regione Campania) per la somma di Euro 476,66 sostanzialmente come da conclusioni definitive per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla stessa cartella.
Ha formalizzato istanza di sqravio. Spese vinte ex art.93 c.p.c ..

Ha resistito la convenuta AdER con comparsa depositata all'udienza del 30.11.2020 che come da relative conclusioni eccepisce il difetto di competenza per materia del qiudice onorario adito insta nel merito per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
Non ha resistito la Reqione Campania Ente impositore ritualmente citata.
In assenza di istanze istruttorie all'udienza del 30.11.2020 precisate le conclusioni definitive dalle parti presenti la causa è stata riservata in decisione.

Motivazione

La Corte reqolatrice (Sez. Un. n.34447/2019) ha sancito l'ammissibilità dell’opposizione ex art 615 C.P.C. innanzi a ll'AGO per tutti quei fatti, successivamente intervenuti alla notifica della cartella di pagamento on impugnata o divenuta definitiva a seguito di eventuale giudicato ritenuto che principalmente per espressa disposizione normativa (art.2 O.Los. n.546/1992) la sua notifica è un dato rilevante ai fini della giurisdizione determinando il sorgere della giurisdizione dell'A.G.O. l'unica competente a giudicare dei fatti successivamente intervenuti estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella (bollo auto). Detto principio di diritto è stato ritenuto conforme dalla successiva Cass. Civ. Sez. Un. n.7822/2020 secondo cui le controversie riservate alla giurisdizione ordinaria se ricondotte ai modelli normativi di giudizi cognitivi sulla legittimità dell'esecuzione forzata regolati dalle norme sulla giurisdizione ordinaria si individuavano nel caso che ci occupa in quello dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ .. Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con la sentenza n .114/2018 dopo avere ampiamente giustificato l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 quando è esperibile la tutela davanti al giudice tributario in particolare escludendo che Proprio Per l'azionabilità dei tale tutela quell'opposizione possa assumere una sorta di funzione recuperatoria e comunque concorrente con quella tutela ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 comma 1 lettera a) del decreto ,'l del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 , Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della le e 28 settembre 1998 n. 337 nella parte in cui non prevede che nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e dell 'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate daIl'a rt. 615 d e I codice di procedura civile.
L'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura «deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex I art. 615 cod. proc.civ. essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva>>.

Tra le evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva mediante l'opposizione ex I art. 615 c.p.c. la Corte costituzionale menziona le «ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l'eliminazione del 1 contenzioso tributano quale ad esempio la cosiddetta "rottamazione"» e non v'è ragione di non ricomprendervi l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.

Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. Civ. Sez.Un n. 5994/2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né ali avvisi di mora (Cass. Civ. Sez. Un. n.17943/2009) è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 D. Lgs. n. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario l'unico competente a giudicare dei fatti successivamente intervenuti estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.

A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr. ad es. Cass. Civ. n. 12239/2007). E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente Postula l'individuazione dell'interesse ad aaire che ne è a monte si è osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello in pratica di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione a suo dire del credito).

In linea generale infatti la Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. Civ. n. 16262/2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva anche non preesistente al processo in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza / di un rapporto qiuridico o sull'esatta portata dei diritti e deqli obblighi da esso scaturenti che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (non va trascurata la circostanza secondo la quale parte attrice ha anche reqolarmente richiesto senza esito lo sgravio delle somme riportate nella cartella de qua cfr. nota in atti del 21.02.2020). - In tal senso proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento qiudiziale si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione della Corte con l'ordinanza n. 22295/2019.

E' stato affermato in particolare che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata va ritenuto l'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. -- proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento neqativo del credito.

Si tratta all'evidenza di un qiudizio di merito poiché come chiarito dalla Corte regolatrice l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. Civ. n.11554/2008· conf. - Cass. Civ. n. 9934/2015· Cass. Civ. n. 26632/2006).

Implicitamente va anche accertato nella specie considerata l'interesse ad agire da parte dell'attore alla luce della circostanza di fatto relativa alla contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito da parte dell'AdER (paqine 5-6 e 7 della comparsa di costituzione) per cui va disattesa giudicando nel merito la richiesta di dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire (Cass. Civ. n. 29294/2019)

Sotto il profilo quindi, di tutto quanto sin qui argomentato , qualora nella specie considerata parte opponente ha inteso eccepire l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella (quindi non impugnata dinanzi al giudice tributario e con cristallizzazione della relativa pretesa) fissata così la competenza sulla giurisdizione del qiudice onorario adito non essendo prescritto alcun termine di decadenza per proporre l'opposizione che ci occupa la relativa domanda va ritenuta fondata. L'AdER convenuta ha depositato (in assenza di disconoscimento formale che richiede una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia tali aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale nei termini di cui a Cass. Civ. n. 3331/2020· n.2482/2020· e/o di disconoscimento della sottoscrizione) la copia dell'avviso di notifica diretta 27.05.2013 contenente la cartella che ci occupa consegnata nelle mani del destinatario. Senza tralasciare di rilevare che la scelta di considerare probanti i documenti prodotti in copia informale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità a meno che non si dimostri diversamente dalla specie considerata la difformità rispetto aqli originali cfr. Cass. Civ. n.8700/2020! Ha anche depositato l'AdER la copia dell'avviso di notifica diretta 05.11.2019 dell'intimazione di pagamento n.10020199010552983 contenente anche la cartella che ci occupa la quale a prescindere dalla validità della relativa forma di notifica (art. 140 c.p.c.) non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione triennale già maturata 27.5.2018 .
La Corte regolatrice con indirizzo condiviso ha sostenuto che la tassa automobilistica ai sensi dell'art. 5 comma 51 convertito con modificazioni dalla I. n. 53 del 1983 e modificato dal d.l. n. 2 del 1986 art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986 si prescrive in tre anni (cfr. Cass. Civ. n. 11316/2020).
In tema di prescrizione con ordinanza n. 20425/2016 la Corte ha ribadito l'orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite Civili n. 23397/2016 secondo cui la scadenza del termine perentorio fissato per opporsi o impuqnare l'atto di . . riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 Cod.Civ . Il principio trova applicazione con riguardo a tutti ali atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo di modo che ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella decennale ordinaria la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 Cod.Civ. eccetto che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (assente nel caso di specie).

In altri termini tenuto conto dei principi espressi dalla Corte reqolatrice con sentenza SS.UU. n.23397/2016 (sopra richiamata) la notifica della cartella di paqamento avvenuta incontestabilmente in data 27.05.2013 non era comunque idonea a convertire il termine dii I prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 29531 I Cod.Civ. con conseguente aià decorso del termine di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento che si assume avvenuta in data 05.11.2019.

Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza fatta applicazione del D.M. 55/2014 come inteqrato dal D.M. 37/2018 valori medi di liquidazione per le fasi di studio - introduttiva e decisionale ridotti del 50% scaglione sino ad Euro 1.100 00 quale valore della controversia riferito alla cartella oggetto di pronuncia nel solo rapporto tra l'opponente ed il Concessionario che è incorso nella violazione accerta secondo il principio di causalità in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva la cui azione quindi va proposta nei confronti dell'agente della riscossione· questi pertanto è il solo soggetto che iniziando l'esecuzione fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi qioco forza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste Per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva (Cass. Civ. n. 24678/2018· n.2993/2018) essendo del resto l'Ente impositore responsabile delle sole attività poste in essere sino alla consegna del ruolo. Per altro verso circa la possibilità di aqire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'aqente della riscossione senza che sia confiqurabile alcun litisconsorzio necessario qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo vedasi Cass. Civ. n. 8329/2020· n. 10528/2017· n. 22729/2016.


PQM

1 )Accoglie l'opposizione per guanto in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere tutte le I somme dovute dal (Omissis) presupposte all'iscrizione esattoriale di cui alla cartella n.10020120002653376 dell'Agenzia Entrate Riscossione che viene annullata
2) Condanna l'Aqenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in complessivi Euro 175 50 di cui Euro 43 00 per esborsi compreso il C.U. ed Euro 132 50 Per compenso professionale oltre rimborso forfetario s.a. 15% IVA e CNA come per legge se dovuti che si attribuiscono ex art. 93 e.o.e. in favore dell'Avv. Salvatore CARRATU'·
3)Dichiara la Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Salerno 03 Dicembre 2020


Scarica copia del provvedimento: Giudice di PAce di Salerno sentenza n. 4915/2020

 

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