PRIMA TRACCIA
Con sentenza pronunciata dal tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30/11/2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 3 anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici in quanto giudicato responsabile del reato di cui all'art. 317 cp, commesso nell'anno 2010, perchè nella sua veste di pubblico ufficiale quale ispettore del lavoro ASL, nel corso di un accertamento presso un'autorimessa in cui era emersa l'irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell'autorimessa Caio che, se non gli avesse corrisposto la somma di 500 euro, avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell'importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma, senza poi procedere a contestazione alcuna.
Tizio subito dopo l'avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

sentenza n.12228/14

MASSIMA
"V'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma";

- "l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 9);

- "sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma"



SECONDA TRACCIA
Tizio - di professione autotrasportatore- effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro  350,00.
In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell'autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.
Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell'ordine o dall'addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi,ometteva il pagamento dichiarando all'addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.
Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condottta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte. 

sentenza n.19643/14

Massima
Va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera

La condotta non può ritenersi depenalizzata, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente (insolvenza fraudolenta o truffa) che continuano pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi dei predetti delitti

sentenza n.44140/2012

STRALCI SENTENZA
Orbene la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ben evidenzia: in cosa consistano gli artifici e raggiri (l'imputato ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass; poi si è posto sulla scia dell'autovettura che lo precedeva - regolarmente munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse); quale è l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.O. (consistente nel consentire l'uscita dalla sede autostradale ad un veicolo il cui conducente non ha assolto, all'obbligazione di pagamento assunta); come l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati.

Innanzitutto risulta correttamente individuata la condotta materiale, descritta dalla norma penale nel triplice momento della "dissimulazione dello stato di insolvenza", dell'assunzione dell'obbligazione" e dell'"inadempimento". A tal riguardo la Corte territoriale evidenzia che lo S. ha (ben 28 volte) accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall'ente gestore dell'autostrada e così assunto l'obbligazione corrispettiva (mentre avrebbe potuto non aderire all'offerta, scegliendo un percorso alternativo; quanto sopra evidenzia la non incidenza, sulla ravvisabilità del reato, il fatto che all'ingresso in autostrada vi è una macchina che distribuisce i tagliandi e non una persona); che l'imputato ha, inoltre, approfittato della fiducia che l'ente gestore del servizio prestava nell'assolvimento del pedaggio, avuto riguardo alla modestia del corrispettivo e alla qualità del debitore (che, per il fatto stesso di transitare alla guida di un automezzo, induceva a confidare sulla sua solvibilità); che il medesimo imputato ha, quindi, omesso di provvedere al pagamento del relativo pedaggio (per complessivi Euro 1.366,93 con riguardo ai percorsi autostradali contestati nel capo di imputazione) lasciando insoluta la prestazione del corrispettivo anche in prosieguo.


sentenza n.26289/2007

MASSIMA
Costituisce una condotta truffaldina da parte dell'automobilista in uscita dalla autostrada il transitare attraverso il varco riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto. In tale comportamento deve ravvisarsi una consapevole condotta raggirante finalizzata in maniera in equivoca a sottrarsi al pagamento del pedaggio dovuto

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